Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
2.3 Questioni relative all’attuazione
Gli adeguamenti proposti nell’ambito dell’imposta preventiva comporteranno adeguamenti a livello di ordinanza.19 Per l’attuazione concreta, il nuovo disciplinamento dovrà essere concretizzato anche a livello di direttive amministrative. Nell’interesse della trasparenza, il Consiglio federale allega al presente progetto una serie di disposizioni centrali previste per l’ordinanza (cfr. allegato) ai fini di una migliore comprensione del regolamento proposto. Poiché sono inclusi soltanto gli elementi centrali dell’ordinanza, la relativa panoramica in allegato non è da considerarsi esaustiva. Non appena gli adeguamenti a livello legislativo saranno stati approvati dal Parlamento, avrà luogo una procedura di consultazione separata per tutte le modifiche all’ordinanza. I partecipanti alla procedura di consultazione sono liberi di esprimersi sulle disposizioni dell’ordinanza in tale momento o già ora.
Si renderanno inoltre necessari adeguamenti dell’ordinanza del 15 giugno 199820 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996 in relazione alla trattenuta supplementare d’imposta*, nei casi in cui i dividendi e gli interessi statunitensi vengono percepiti tramite agenti pagatori svizzeri. Oggi gli agenti pagatori svizzeri riscuotono sugli interessi statunitensi un’imposta alla fonte paragonabile all’imposta preventiva, che viene analogamente rimborsata agli investitori domiciliati in Svizzera. Poiché in futuro i redditi di interessi esteri saranno interessati dalla nuova imposta preventiva, la trattenuta supplementare d’imposta sugli interessi statunitensi diviene superflua.
La riforma comporterà profondi adeguamenti in ambito informatico, in particolare per le banche ma anche per i Cantoni. Pertanto, occorre concedere loro un tempo sufficiente per l’implementazione. Il DFF consulterà pertanto a tempo debito gli agenti pagatori e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze in merito alla fissazione della data di entrata in vigore.
Secondo le previsioni attuali, la riforma potrà essere discussa in Parlamento non prima del 2021. A causa del periodo di implementazione menzionato poco sopra, non si prevede che entri in vigore nel 2022. Ciò solleva la questione del trattamento dei redditi derivanti da strumenti TBTF, i cui interessi sono attualmente esenti dall’imposta preventiva in caso di emissione dello strumento entro il 31 dicembre 2021. Con l’entrata in vigore della presente riforma, questa eccezione diventerà obsoleta, poiché gli interessi versati alle persone giuridiche domiciliate in Svizzera e agli investitori domiciliati all’estero saranno tutti esenti. Per quanto riguarda gli strumenti TBTF emessi tra il 1° gennaio 2022 e l’entrata in vigore della presente riforma, è necessaria una regolamentazione nell’interesse della stabilità finanziaria. Pertanto, se la presente riforma non entrerà in vigore per tempo, l’attuale eccezione dovrà essere prorogata almeno fino all’effettivo momento dell’entrata in vigore. Nel caso di strumenti TBTF emessi prima dell’entrata in vigore, gli interessi TBTF rimangono esenti dall’imposta preventiva fino alla fine della scadenza.
19In particolare è interessata l’ordinanza sull’imposta preventiva (OIPrev) del 19 dicembre
1966, RS 642.211