Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
3 Spiegazioni dei singoli articoli
3.1 Legge federale del 13 ottobre 196521 sull’imposta preventiva
Art. 4
L’articolo 4 AP-LIP costituisce il vero e proprio fulcro della riforma, in quanto, in combinato disposto con l’articolo 10 AP-LIP, introduce il principio dell’agente pagatore per i redditi di interessi. Nel caso di titoli svizzeri, le nuove regole sono applicabili solo se il debitore opta per tale modalità di riscossione (art. 20b).
Le spiegazioni degli articoli che seguono (art. 5–20a AP-LIP) partono dal presupposto che il debitore domiciliato in Svizzera (cpv. 1 lett. a, c, e e f in combinato disposto con il cpv. 2) abbia dichiarato di optare per il principio dell’agente pagatore (art. 20b cpv. 1 AP-LIP). Pertanto non è il debitore, bensì l’agente pagatore ad essere assoggettato all’imposta. Laddove trovi applicazione il principio del debitore, si rimanda al commento dell’articolo 20b capoverso 2 AP-LIP.
Il capoverso 1 definisce i redditi che sottostanno all’imposta preventiva quale oggetto dell’imposta.
I redditi di obbligazioni svizzere, cartelle ipotecarie emesse in serie e averi iscritti nel libro del debito pubblico (lett. a) nonché averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (lett. e) sono soggetti già oggi all’imposta preventiva. A questi redditi viene applicato il principio dell’agente pagatore (cpv. 2).
Anche i redditi di rendite fondiarie svizzere emesse in serie (lett. b) sono già oggi soggetti all’imposta preventiva. Ad essi continuerà ad essere applicabile il principio del debitore. Dal 2012 queste emissioni non sono più possibili secondo il diritto civile, quindi la loro rilevanza pratica è minima. Di conseguenza, il Consiglio federale ha deciso di non effettuare il loro passaggio al principio dell’agente pagatore.
Al fine di rafforzare la funzione di garanzia dell’imposta preventiva, in futuro l’imposta preventiva verrà applicata anche ai redditi di interessi esteri (lett. c in combinato disposto con il cpv. 2). A questi redditi verrà applicato il principio dell’agente pagatore.
I redditi derivanti da diritti di partecipazione svizzeri (lett. d) continueranno ad essere soggetti al principio del debitore. Il debitore della prestazione imponibile riscuote l’imposta preventiva indipendentemente dagli investitori (per le motivazioni cfr. il
n. 1.2.1). I redditi di partecipazioni estere continueranno a non essere garantiti.
Per gli ICC varrà quanto segue (lett. f e g in combinato disposto con il cpv. 2, cfr.
n. 2.1.3):
Non soltanto gli ICC ai sensi della LICol: in futuro, anche i redditi di ICC non
contemplati dalla LICol saranno soggetti all’imposta preventiva. Questi includono in particolare i redditi di beni patrimoniali di natura analoga. Questi redditi, che oggi non sono garantiti dall’imposta preventiva, sono soggetti all’imposta sul reddito e l’oggetto patrimoniale soggiace all’imposta sulla sostanza. Lacune esistenti in materia di garanzia verranno quindi colmate.
21 RS 642.21