Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Anche i redditi di ICC esteri: in futuro anche i redditi di ICC esteri per le persone
fisiche domiciliate in Svizzera saranno interessati dall’imposta preventiva, a condizione che vengano custoditi in depositi presso agenti pagatori domiciliati in Svizzera.
Secondo la lettera h, in futuro anche i redditi di prodotti strutturati svizzeri o esteri saranno oggetto dell’imposta preventiva. Si tratta di redditi riprodotti (pagamenti compensativi). La motivazione dell’imposizione è analoga a quella valida per gli ICC non contemplati dalla LICol (lett. f e g). Tali redditi di interessi sottostanno al principio dell’agente pagatore (cpv. 2).
Le lettere i e j introducono i pagamenti sostitutivi come oggetto dell’imposta preventiva. I pagamenti sostitutivi riproducono un reddito originario e sotto il profilo dell’imposta preventiva vengono trattati in modo analogo a tale reddito. I pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di interessi (lett. i) sono soggetti al principio dell’agente pagatore (cpv. 2), così come i redditi di interessi incassati direttamente (lett. a, c ed e) o indirettamente (lett. f e g). I pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni (lett. j) sono pure soggetti al principio dell’agente pagatore (art. 10 cpv. 2 AP-LIP), tuttavia in questo caso non sono previste eccezioni come quelle applicate ai pagamenti sostitutivi derivanti da interessi (art. 5b cpv. 1 lett. e, 5c cpv. 2 e 3 AP-LIP).
Il capoverso 3 corrisponde materialmente all’attuale capoverso 2.
I capoversi 4 e 5 riprendono in parte disposizioni del diritto vigente, la cui posizione è stata cambiata: il capoverso 4 corrisponde materialmente all’attuale articolo 9 capoverso 3 LIP e le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol (cpv. 5) sono considerate già oggi quali società di capitali (art. 9 cpv. 3 LIP). Le società in accomandita (cpv. 5) conformemente al diritto civile sono considerate società di capitali, e ciò viene ora esplicitato anche ai fini dell’imposta preventiva.
Capoverso 6: il Consiglio federale ha la facoltà di statuire regole che derogano agli articoli 4–20b AP-LIP per i rapporti di trust. In questo modo si intende raggiungere anche in tale ambito e in modo sistematico l’obiettivo della funzione di garanzia dell’imposta preventiva in Svizzera. La disposizione che si prevede di introdurre nell’ordinanza è riportata nell’allegato.
Premessa relativa agli articoli 5 - 5d AP-LIP
L’articolo 5 attualmente in vigore disciplina tutte le eccezioni alla riscossione dell’imposta. Poiché la presente riforma introduce ulteriori eccezioni, questo articolo viene suddiviso e le diverse fattispecie sono menzionate in disposizioni separate, ordinate per argomento. Molte parti riprendono il diritto vigente.
Art. 5
Questo articolo corrisponde materialmente al diritto vigente (art. 5 cpv. 1 lett. a ed e LIP) e disciplina – fatte salve le riserve da apporti di capitale (cfr. art. 5a AP-LIP) – l’eccezione relativa alle le riserve e agli utili di società di capitali o società cooperative.