Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Art. 5a
Le disposizioni relative al rimborso di riserve da apporti di capitale (art. 5 cpv. 1bis– 1sexties LIP) si trovano ora senza modifiche materiali nell’articolo 5a AP-LIP. L’articolo 5a AP-LIP disciplina le eccezioni per i redditi di interessi.
Art. 5b
Il capoverso 1 lettere a, b e d e il capoverso 2 corrispondono materialmente al diritto vigente (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c, d e h LIP).
In futuro, gli interessi derivanti da averi di clienti e i redditi di rendite fondiarie emesse in serie che vengono versati a determinati destinatari di prestazioni esentati ai sensi della LIFD (art. 56 lett. a–c, e e f LIFD) non sottostanno all’imposta preventiva (cpv. 1 lett. c); tali destinatari sono la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali dei Cantoni nonché i loro stabilimenti, le istituzioni di previdenza professionale, le casse svizzere d’assicurazioni sociali e di compensazione nonché le loro aziende e i fondi speciali sotto la loro amministrazione. Ciò è corretto, in quanto tali destinatari di prestazioni non sono soggetti ad alcuna imposizione dell’utile o del capitale. In quanto investitori di averi dei clienti, gli enti pubblici oggi vengono già distinti nei depositi delle banche e sono quindi noti. L’esenzione è quindi possibile anche tecnicamente. Se questi destinatari di prestazioni realizzano redditi di interessi, sono esentati dall’imposta in virtù dell’articolo 5b capoverso 1 lettera e nonché dell’articolo 5c capoversi 2 e 3 AP-LIP.
Un’altra novità riguarda l’introduzione del capoverso 1 lettera e. Vi si stabilisce che, per redditi di interessi, l’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore viene riscossa esclusivamente sulle persone fisiche in Svizzera. Qui è determinante la parte contraente dell’agente pagatore. Le ditte individuali svizzere vengono considerate persone fisiche. Una distinzione tra sostanza privata e commerciale non sarebbe possibile nel caso degli agenti pagatori. Per le persone fisiche in Svizzera, le banche applicano già oggi il principio del domicilio secondo il diritto civile. Poiché il domicilio fiscale del gruppo di clienti rilevante ai fini della nuova imposta preventiva dovrebbe divergere da esso solo in rari casi, è possibile utilizzare i dati disponibili. I pochi casi rimanenti vanno considerati tra gli oneri aggiuntivi per gli agenti pagatori.
In linea di principio, la persona fisica domiciliata in Svizzera è anche quella i cui redditi sono soggetti all’imposta sul reddito e il patrimonio all’imposta sulla sostanza. In singoli casi è possibile che l’imposta preventiva e l’imposta sul reddito non vengano prelevate presso la stessa persona. È il caso, ad esempio, delle società di sede con imposizione fiscale nei confronti dei detentori di partecipazioni (riguardo all’usufrutto e al rapporto fiduciario cfr. l’allegato). Poiché il numero di casi sarà probabilmente piuttosto ridotto, appare appropriato fare riferimento al domicilio secondo il diritto civile, già noto. Qualsiasi alternativa comporterebbe oneri supplementari sproporzionati per gli agenti pagatori.
Tutti gli altri investitori sono esentati dall’imposta preventiva secondo il principio dell’agente pagatore. Ciò riguarda le persone giuridiche domiciliate in Svizzera, gli ICC svizzeri, gli stabilimenti d’impresa svizzeri di società estere, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, i loro stabilimenti e le loro aziende nonché i fondi speciali sotto la loro amministrazione, le società di persone commerciali e tutti gli investitori domiciliati all’estero.