Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
Rispetto alla funzione di garanzia dell’imposta preventiva, questa soluzione risulta appropriata. La tenuta della contabilità in conformità al diritto commerciale costituisce la base per la tassazione nel caso delle persone giuridiche, degli ICC e delle società di persone. Anche in assenza dell’obbligo di tenere una contabilità regolare, occorre tenere un conto delle entrate e delle uscite. In caso di chiusure dei conti errate (cioè p. es. di mancata contabilizzazione dei redditi di interessi), sarà possibile avviare un procedimento per sospetto di frode fiscale e non esclusivamente per sottrazione dell’imposta. Ciò gioverà all’onestà fiscale. Nel caso delle società di persone non commerciali, l’imposta preventiva dovrà essere riscossa secondo il principio dell’agente pagatore sulle persone fisiche domiciliate in Svizzera interessate.
Il concetto di obbligazione secondo la legislazione sull’imposta preventiva conformemente alla giurisprudenza e alla prassi22 odierna continuerà ad essere applicato. Anche ai redditi derivanti dai cosiddetti token sul capitale di terzi verrà applicato il principio dell’agente pagatore.
Infine, il capoverso 1, lettere f e g, include le eccezioni esistenti per gli interessi di strumenti TBTF, attualmente limitate alla fine del 2021. Qualora la presente modifica non dovesse entrare in vigore entro tale data (n. 2.3), le eccezioni dovranno essere prorogate nell’interesse della stabilità finanziaria. Il nuovo termine dipenderà dall’entrata in vigore della modifica proposta. Una volta entrato in vigore il principio dell’agente pagatore, non sarà più necessaria un’eccezione separata per gli interessi degli strumenti TBTF. Tali redditi dovranno sottostare, come tutti gli altri redditi di interessi, al principio dell’agente pagatore. La loro competitività sarà garantita dall’esenzione delle persone giuridiche domiciliate in Svizzera e degli investitori domiciliati all’estero. In virtù degli articoli 5b capoverso 1 lettere f e g in combinato disposto con l’articolo 70e capoverso 1 AP-LIP, gli interessi degli strumenti TBTF emessi prima dell’entrata in vigore della presente riforma rimarranno esentati.
Art. 5c
Le disposizioni derogatorie relative agli ICC e ai prodotti strutturati saranno riassunte nell’articolo 5c AP-LIP. Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente per gli ICC conformemente alla LICol (cfr. articolo 5 cpv. 1 lett. b LIP); tuttavia, in futuro, pure in questo caso saranno interessati tutti gli ICC anche se non contemplati dalla LICol e i prodotti strutturati. Le disposizioni derogatorie previste in questo articolo in linea di principio possono essere applicate in modo indipendente.
Il capoverso 2 disciplina l’eccezione per i redditi generati indirettamente tramite ICC o prodotti strutturati. Fatto salvo il capoverso 3, essi sono esentati dall’imposta preventiva laddove i redditi ai sensi del capoverso 3 siano riportati separatamente. Se i destinatari delle prestazioni sono persone fisiche domiciliate in Svizzera, per l’eccezione ai sensi del capoverso 2 devono essere riportati separatamente i redditi di interessi e i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni; nel caso di tutti gli altri destinatari di prestazioni è solo necessario riportare separatamente i pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni.
Il capoverso 3 lettera a disciplina i redditi di interessi soggetti all’imposta preventiva e realizzati indirettamente da persone fisiche in Svizzera. L’agente pagatore è tenuto
22 Cfr. la circolare n. 47 dell’AFC del 25 luglio 2019 dedicata alle obbligazioni.