Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva
a prelevare l’imposta preventiva su tali redditi. Ciò è possibile laddove un ICC o l’emittente del prodotto strutturato riporti separatamente i redditi di interessi. In questo modo in particolare i redditi di partecipazioni estere realizzati indirettamente non sottostanno all’imposta preventiva (n. 2.1.3). Tale soluzione è adeguata, poiché anche l’investimento diretto non sottostà all’imposta. Inoltre, riportando separatamente i redditi di interessi conformemente al capoverso 2 non è più necessario riportare separatamente gli elementi ai sensi del capoverso 1. Se i redditi di interessi non sono riportati separatamente, l’agente pagatore deve supporre che si tratti esclusivamente di redditi di interessi, prelevando dunque l’imposta preventiva sulla totalità dei redditi (fatto salvo il cpv. 1).
Questa regola è applicabile anche quando i redditi sono realizzati mediante più di un ICC o prodotto strutturato. I pagamenti sostitutivi derivanti da interessi sono equiparati al reddito originario.
Nel caso di redditi di partecipazioni svizzere realizzati indirettamente, soggetto fiscale è l’ICC svizzero (art. 10 cpv. 1 lett. a AP-LIP).
Il capoverso 3 lettera b è applicabile a tutti i destinatari di prestazioni. Nel caso di pagamenti sostitutivi derivanti da ricavi di partecipazioni l’eccezione di cui al capoverso 2 decade. In questo modo si garantisce la parità di trattamento con il reddito originario (n. 2.1.4). Anche qui, per l’applicazione dell’eccezione ai rimanenti redditi (cpv. 2) è necessario che i pagamenti sostitutivi siano riportati separatamente. In caso contrario, l’agente pagatore deve supporre che si tratti esclusivamente di pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni, prelevando l’imposta preventiva sulla totalità del reddito (fatto salvo il cpv. 1).
I capoversi 2, 3 e 4 garantiscono la parità di trattamento tra investimenti diretti e indiretti, a condizione che gli elementi richiesti siano riportati separatamente. Il capoverso 4 stabilisce ora che le eccezioni (qui concretamente rilevanti) riguardanti i redditi di interessi percepiti direttamente (art. 5b cpv. 1 lett. a, f e g AP-LIP) sono applicabili anche agli investimenti indiretti. La condizione è che siano riportati separatamente. Secondo l’attuale principio del debitore una simile regola non è prevista; gli ICC svizzeri secondo la LICol devono versare l’imposta preventiva per la totalità dei redditi di interessi. Nel caso dei redditi di prodotti strutturati, il diritto vigente non prevede una deduzione dell’imposta preventiva.
Art. 5d
Soltanto l’ultimo agente pagatore di una catena è tenuto a effettuare l’eventuale deduzione dell’imposta preventiva. Normalmente, l’agente pagatore è una persona giuridica e secondo il principio dell’agente pagatore è quindi esente dall’imposta preventiva sui redditi che percepisce (cfr. art. 5a e 5b AP-LIP). L’articolo 5d AP-LIP esonera dall’obbligo fiscale anche le persone fisiche qualificate come agenti pagatori.
Art. 7 cpv. 3
Trattasi di adeguamenti linguistici e di un aggiornamento del rinvio.