Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 78 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la LF sull’imposta preventiva

rappresentano un tipo di contratto al quale possono essere applicate, almeno in parte, le norme sul mandato. Di regola, l’operazione di base costituisce un mandato.

Ai fini delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i redditi conseguiti nel quadro di un rapporto fiduciario sono generalmente attribuiti al fiduciante (mandante).

Scambio automatico Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la coodi informazioni perazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha approvato il relative a conti finan-nuovo standard globale per lo scambio automatico di informaziari zioni a fini fiscali. Finora oltre 100 Stati – tra cui tutti i princi-

pali centri finanziari, Svizzera compresa – hanno deciso di adottare tale standard. Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede che determinate banche, strumenti di investimento collettivo e società assicurative raccolgano informazioni finanziarie sui loro clienti, qualora questi abbiano la residenza fiscale all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi di capitale e i saldi dei conti. Le informazioni sono trasmesse all’AFC, che a sua volta, le inoltra alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.

Scopo fiscale Nel presente contesto, lo scopo fiscale è soprattutto quello di

generare entrate per lo Stato. Per quanto riguarda gli investitori esteri, l’imposta preventiva serve in primo luogo a realizzare entrate fiscali (imposta residua). A livello nazionale l’imposta preventiva svolge invece principalmente una funzione di garanzia (v. «Funzione di garanzia»).

TBTF Too big to fail. Al fine di limitare la necessità di misure statali

per salvare gli istituti finanziari di rilevanza sistemica e quindi ridurre eventuali ripercussioni sui contribuenti, la Svizzera ha emanato un quadro regolamentare specifico in materia di TBTF.

Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione sono previste quattro misure:

 aumento dei fondi propri: le banche di rilevanza sistemica sono tenute a costituire una riserva più cospicua di fondi propri a copertura delle perdite;

 miglioramento della liquidità: la resistenza della banca a fronte di uno scenario di shock di liquidità viene migliorata grazie a un particolare regime di liquidità;

 pianificazione della stabilizzazione e del risanamento/della liquidazione: occorre prepararsi tempestivamente ad affrontare un’eventuale crisi. Un piano d’emergenza deve garantire la continuità dei servizi di rilevanza sistemica in caso di insolvenza;