Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
I nuovi compiti descritti di seguito saranno affidati alla divisione competente dell’UFAM e richiedono la creazione di almeno un posto di lavoro a tempo pieno. Il finanziamento di questo posto avverrà con i proventi della TSA e/o con i contributi adeguati versati dai fabbricanti esentati secondo l’ORSAE. Si tratta dei compiti supplementari seguenti:
− lavorazione delle domande di esenzione (art. 11);
− collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane (art. 14);
− bando e aggiudicazione del mandato a un’organizzazione privata (art. 19);
− collaborazione con l’organizzazione privata (specificamente artt. 15, 18, 21 e 29);
− vigilanza sull’organizzazione privata (art. 22);
− collaborazione con il gruppo di esperti (artt. 24, 25 e 26);
− redazione di un aiuto all’esecuzione (art. 33);
− emanazione di un’ordinanza dipartimentale sui concreti apparecchi e i loro componenti (art. 2 cpv. 4) e l’ammontare della tassa (art. 12 cpv. 3).
6.2 Ripercussioni per i Cantoni
Dalle nuove disposizioni dell’ORSAE non conseguono compiti esecutivi supplementari per i Cantoni. I Cantoni saranno tenuti a eseguire l’ORSAE come fatto sinora, salvo che la presente ordinanza non attribuisca esplicitamente l’esecuzione alla Confederazione (art. 32). Al fine di sostenere l’esecuzione dell’ordinanza, i risultati dei controlli svolti sulle aziende di smaltimento possono essere messi a disposizione delle autorità cantonali competenti (art. 31), ad esempio per agevolare la procedura di autorizzazione ai sensi della OTRif.
Secondo l’articolo 23 i Cantoni hanno ora un loro rappresentante nel gruppo di esperti. La persona designata cambia ogni anno e viene nominata tenendo conto in modo adeguato delle regioni linguistiche.
6.3 Ripercussioni per i Comuni
Le nuove disposizioni dell’ORSAE faranno sì che i centri pubblici di raccolta gestiti dai Comuni o su loro mandato ricevano un’indennità a copertura dei costi per la loro attività di raccolta dei VAE. Si intende così evitare un sovvenzionamento trasversale a scapito della tassa di base prevista per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
I Comuni sono ora presenti con un loro rappresentante nel gruppo di esperti secondo l’articolo 23.
6.4 Ripercussioni per l’economia
Con le nuove disposizioni dell’ORSAE proposte, le ripercussioni principali sull’economia sono legate al passaggio da un sistema di finanziamento volontario a uno obbligatorio. Tuttavia, i fabbricanti e gli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici possono, nell’ambito di una soluzione settoriale, chiedere l’esenzione dal sistema di finanziamento obbligatorio; a tal fine devono presentare apposita domanda e adempiere determinati criteri. Alla luce di questa situazione iniziale sono ipotizzabili due scenari per il futuro sistema di finanziamento e di ripresa dei VAE in Svizzera.
6.4.1 Scenario A: sistema di finanziamento con la sola TSA
Nello scenario A, il cambio di sistema avrà conseguenze in particolare per i tre gestori del sistema di finanziamento volontario (SWICO Recycling, SENS e SLRS).
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