Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
4.34 Articolo 34 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’articolo rimanda semplicemente ad una contemporanea modifica di altri atti normativi, specificati in allegato al presente documento.
4.35 Articolo 35 Disposizioni transitorie
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’articolo 5 capoverso 2 della previgente OR-SAE. Esso stabilisce che chi è soggetto all’obbligo di ripresa per un periodo di transizione dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022 deve continuare ad assicurare lo smaltimento degli apparecchi versando contributi finanziari a un sistema di finanziamento privato (SENS, SWICO o SLRS). Durante questa fase di transizione della durata di un anno e mezzo, necessaria per designare e rendere operativa secondo il diritto in materia di acquisti pubblici della Confederazione un’organizzazione privata di cui all’articolo 19, l’esazione dei contributi di riciclaggio volontari e il pagamento delle indennità si svolgono esclusivamente come in precedenza attraverso i sistemi di finanziamento privati.
Ai soggetti con obbligo di ripresa che non aderiscono ad alcun sistema di finanziamento privato (i cosiddetti «fruitori clandestini») durante questa fase si applicano i medesimi obblighi previgenti: essi devono provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi (lett. a), indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi e smaltiti (lett. b), infine registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento (lett. c). Su richiesta, l’UFAM e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni.
Conformemente al capoverso 2, le disposizioni che disciplinano l’esenzione dall’obbligo di pagare la tassa (art. 11) entrano in vigore il 1° gennaio 2022. I fabbricanti che dal 1° gennaio 2023 intendono chiedere l’esenzione da tale obbligo devono presentare la domanda all’UFAM attraverso la loro organizzazione di categoria al più tardi entro il 31 marzo 2022. Entro il 30 settembre 2022, l’UFAM decide in merito all’esenzione per l’anno successivo. I sistemi settoriali predisposti finora dall’economia privata e da altre organizzazioni di categoria hanno così la possibilità di presentare all’UFAM una domanda di esenzione secondo l’articolo 11 ed essere esentati dall’obbligo di pagare la tassa a condizione che vengano adempiuti i requisiti previsti a tal fine. Dal momento che l’obbligo di rimessa della tassa di cui all’articolo 10 entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2023, gli attori, qualora desiderino essere esentati dall’obbligo di pagamento, hanno un anno e mezzo di tempo circa dall’entrata in vigore della nuova ORSAE per adottare eventuali provvedimenti organizzativi e concludere accordi interni al settore.
Secondo il capoverso 3, a partire dal 1° gennaio 2023, tutti i fabbricanti e gli importatori soggetti all’obbligo di pagare la tassa che non sono stati esentati secondo l’articolo 11 devono versare all’organizzazione privata incaricata dall’UFAM una tassa per gli apparecchi messi in commercio e notificare la quantità e il peso complessivo degli apparecchi da loro immessi sul mercato (art. 10 e artt. da 12 fino a 14). Per i fabbricanti e gli importatori esentati, l’obbligo di notifica di cui all’articolo 13 capoverso 2 si applica parimenti a partire dal 1° gennaio 2023.
Inoltre, dal 1° gennaio 2023, l’organizzazione privata decide e paga le indennità per le diverse attività specifiche allo smaltimento secondo l’articolo 15. A partire da tale data le aziende di smaltimento, i soggetti con obbligo di ripresa, i gestori di centri pubblici di raccolta, i trasportatori nonché altri terzi che chiedono pagamenti per le attività secondo l’articolo 15 lettere a e b devono far pervenire la propria richiesta motivata all’organizzazione privata (art. 16). Sempre a partire da tale data si possono presentare le richieste di rimborso (art. 17).
40/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786