Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

sia per una o più soluzioni settoriali che per la logistica di smaltimento di cui all’articolo 30, si potranno prevenire doppioni nonché garantire un controllo di elevata qualità secondo criteri uniformi sull’intero territorio svizzero. I traguardi raggiunti in tal senso dai gestori attuali del sistema di finanziamento saranno conservati.

I controlli sono svolti da terzi qualificati e indipendenti, su incarico dell’organizzazione privata. Il mandato ricade nella disciplina degli appalti pubblici e resterà nell’economia privata. Al fine di garantire controlli di elevata qualità svolti secondo criteri uniformi sull’intero territorio svizzero, è indispensabile una stretta collaborazione tra gli auditor e i terzi che stilano il piano di controllo tecnico.

Secondo l’articolo 21 capoverso 3, l’organizzazione privata (art. 19) affida la redazione del piano di controllo tecnico a terzi che dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Il piano si basa sull’aiuto all’esecuzione dell’ORSAE di cui all’articolo 33 relativo allo stato della tecnica e comprende, ad esempio, il controllo di raccolta, trasporto, trasbordo, deposito e trattamento degli apparecchi, quote di riciclaggio e di recupero, contabilità dei flussi di sostanze, indici di rimozione delle sostanze inquinanti e adempimento degli obblighi di documentazione. I dati comunicati secondo l’articolo 29 fungono da base per il controllo. Il piano stabilisce inoltre la frequenza dei controlli che, a seconda delle attività svolte dai centri di raccolta e dalle aziende di smaltimento, devono avvenire almeno ogni due anni. Nella prassi odierna, ad esempio, le aziende di riciclaggio con trattamento meccanico sono sottoposte a controlli annuali, mentre le aziende di smontaggio che svolgono esclusivamente il trattamento manuale sono soggette a controlli biennali.

Il capoverso 2 stabilisce che, su richiesta, i risultati dei controlli possano essere messi a disposizione delle autorità cantonali competenti, ad esempio per agevolare la procedura di autorizzazione secondo l’OTRif. È previsto che l’organizzazione privata riceva da ciascun auditor un rapporto aggregato, senza accesso diretto ai dati raccolti in sede di controllo. Si garantisce così una netta delimitazione tra l’organizzazione privata, che fornisce denaro e materiale, e l’azienda di smaltimento.

Ai sensi del capoverso 3, su richiesta, una sintesi dei risultati può essere messa a disposizione delle organizzazioni di categoria secondo l’articolo 11 nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione. Si garantisce così che, all’occorrenza, le organizzazioni di categoria vengano informate sulla conformità delle loro imprese di riciclaggio.

4.32 Articolo 32 Esecuzione

Il presente articolo corrisponde all’articolo 11a della previgente ORSAE. Conformemente alle disposizioni generali della LPAmb sulla competenza esecutiva (art. 36 segg. LPAmb), l’esecuzione dell’ORSAE spetta per principio ai Cantoni, salvo che la presente ordinanza non la attribuisca alla Confederazione. Restano salvi gli obblighi legali di rispettare il segreto d’affari e di fabbricazione.

4.33 Articolo 33 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM

L’articolo obbliga l’UFAM a elaborare un aiuto all’esecuzione sullo smaltimento degli apparecchi e la collaborazione in tal ambito con i Cantoni e i settori interessati. Poiché l’ordinanza stessa si limita a prescrivere i principi e gli obiettivi dello smaltimento degli apparecchi secondo modalità rispettose dell’ambiente, gli aiuti all’esecuzione relativi allo stato della tecnica assumono grande importanza. Per l’aiuto all’esecuzione si tiene conto delle normative, degli accordi settoriali e dei marchi già esistenti, ad esempio della norma svizzera EN 50625.

39/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786