Rapporto sui risultati ODCA
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 11 pagine
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ufficiale, il laboratorio distrugge il campione dopo almeno tre mesi e al massimo dopo un anno dall’invio della perizia al mandante, sempreché quest’ultimo non ritenga di prolungare la data di conservazione». UZH-IML-GF, swissuniversities e Microsynth presentano un’altra proposta: «Al di fuori di una procedura ufficiale, il laboratorio distrugge i campioni tre mesi dopo la data dell’invio della perizia al mandante, sempreché quest’ultimo non ritenga di prolungare la data di conservazione».
4.13 Art. 16b
Cpv. 2
Riguardo alla lettera a, GL chiede che sia incluso un elenco più preciso delle singole misure aggiungendo altre lettere a quelle esistenti (in particolare con i seguenti punti: controllare gli accessi ai locali, i diritti alla consultazione, all’utilizzazione, all’elaborazione nonché all’inserimento dei dati, controllare il supporto di dati, identificare i destinatari, controllare il trasporto, garantire la continuità e tenere conto delle evoluzioni generazionali). Inoltre, per quanto riguarda la lettera d, GL nota che non è chiaro perché la pseudonimizzazione sia limitata alla trasmissione ai Paesi che non garantiscono una protezione dei dati adeguata (proposta di modifica lett. d: «la pseudonimizzazione di dati genetici se trasmessi all’estero»).
BS, UZH-IML-GF e swissuniversities ritengono che la pseudonimizzazione di una perizia di filiazione inviata all’estero sia inattuabile. Inoltre, sostengono che non ci si possa aspettare che i laboratori conoscano la legislazione sulla protezione dei dati genetici di ogni Paese.
SMVS chiede di sostituire pseudonimizzazione con anonimizzazione dei dati nella lettera d.
FRC accoglie con favore le misure tecniche e organizzative, ma sottolinea che la pseudonimizzazione dei dati genetici fornisce poca protezione nella pratica.
SAV/FSA afferma che in futuro gli avvocati si troveranno a lavorare sempre più con informazioni genetiche da utilizzare in procedimenti e altri incarichi per i loro clienti. Poiché queste informazioni hanno di solito valore probatorio, dovranno essere messe a disposizione, nel rispetto delle misure di protezione previste dall’ordinanza, dei rappresentanti legali che si occupano del singolo caso. Sebbene l’articolo 4 capoverso 2 lettera a AP-OEGU e l’articolo 16b capoverso 2 lettera a AP-ODCA non escludano la categoria degli avvocati come persone autorizzate ad accedere ai dati, il rapporto esplicativo dell’OEGU menziona solo gli ospedali e i loro fornitori di servizi (informatici) esterni. SAV/FSA chiede che nel rapporto esplicativo gli avvocati siano inclusi nelle categorie autorizzate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera a AP-OEGU e l’articolo 16b capoverso 2 lettera a AP-ODCA.
Cpv. 4
GL chiede che il contenuto minimo del programma sia delineato per analogia con quanto previsto agli articoli 22 e 50 in combinato disposto con l’allegato 3 AP-OEGU, in particolare in considerazione dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c AP-ODCA.
4.14 Art. 20
SMVS è del parere che non sia necessario indicare nell’ordinanza l’ammontare degli emolumenti, poiché le tariffe possono variare nel tempo e sarebbe ragionevole poterle adeguare senza dover modificare il testo dell’ordinanza.
4.15 Allegato
ZH propone di fare riferimento alla versione in vigore della norma svizzera per l’accreditamento dei laboratori di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, senza indicare la data.