Rapporto sui risultati ODCA
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 11 pagine
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Requisiti minimi per le perizie sulla filiazione, in particolare per quanto riguarda la
valutazione biostatistica (art. 12 cpv. 1 AP-ODCA)
Diversi partecipanti chiedono di inserire direttamente nell’ordinanza un rimando alle «Richtlinien für die Durchführung von genetischen Abstammungsuntersuchungen» (documento non disponibile in italiano), approvate dalla Società svizzera di medicina legale il 7 giugno 2019, o comunque di includere nell’ordinanza e/o in un nuovo allegato all’ordinanza i requisiti minimi per i loci esaminati e per il calcolo biostatistico.
Disciplinamento della determinazione del rapporto di filiazione in casi complessi (art. 12
cpv. 3 AP-ODCA)
Viene sottolineato come i laboratori si trovino sempre più confrontati con perizie sulla filiazione concernenti configurazioni familiari rese possibili dall’odierna medicina riproduttiva in Svizzera e all’estero. In questa categoria rientrano ad esempio la maternità surrogata, la donazione di ovuli e di embrioni o gli accertamenti su possibili errori sopraggiunti nel ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita. In Svizzera, sebbene il ricorso a queste tecniche sia in parte vietato, vi sarebbero numerosi bambini nati all’estero grazie a tali procedure. Sarebbe pertanto auspicabile che in futuro i requisiti per la determinazione della filiazione in questi casi siano disciplinati per legge.
Determinazione del rapporto di filiazione con persone decedute (art. 12b AP-ODCA)
Il contenuto dell’articolo 12b AP-ODCA solleva diverse questioni meritevoli di precisazione. Non è ad esempio chiaro chi debba valutare se le condizioni per un’analisi del DNA sono soddisfatte e quali sforzi debba compiere un laboratorio per raggiungere eventuali congiunti. La disposizione non disciplina nemmeno l’età a partire dalla quale il congiunto ha potere decisionale e se il consenso va dato per iscritto. Diversi partecipanti propongono di introdurre un sistema a cascata ai sensi dell’articolo 378 del Codice civile7 (CC) o dell’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 marzo 20078 sui trapianti.
Conservazione di campioni al di fuori di procedure ufficiali (art. 16a AP-ODCA)
Molti partecipanti sostengono che le persone interessate debbano essere informate sulla durata di conservazione dei campioni e dei documenti e che vada precisata la data della loro distruzione.
Disciplinamento della sicurezza dei dati (art. 16b AP-ODCA)
Alcuni partecipanti ritengono che le disposizioni sulla sicurezza dei dati siano insufficienti e che le singole misure tecniche e organizzative vadano precisate. Andrebbe inoltre, per quanto possibile, evitato di confondere il principio di proporzionalità con il principio di sicurezza dei dati.
4 Pareri espressi sui singoli articoli dell’AP-ODCA
4.1 Art. 4 (testo vigente)
Cpv. 2
L’attuale articolo 4 capoverso 2 ODCA rinvia alla «norma europea determinante» stabilita nell’allegato. Secondo quanto scritto nel rapporto esplicativo (pag. 8) a essere determinante è la norma svizzera. ZH chiede di sostituire nell’articolo 4 capoverso 2 «norma europea determinante» con «norma svizzera determinante» («La norma svizzera determinante per l’accreditamento giusta il capoverso 1 lettera a è stabilita nell’allegato.»).
7RS 210