Rapporto sui risultati ODCA
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
direttamente nel testo dell’ordinanza nonché di inserirle in un nuovo allegato 3 (formulazione proposta: «Il rapporto di filiazione deve essere ricercato conformemente allo stato della scienza e della tecnica. Il laboratorio tiene conto delle direttive di cui all’allegato 3»). Anche swissuniversities, UZH-IML e UZH-IML-GF chiedono che i requisiti minimi per i loci esaminati e per il calcolo biostatistico figurino non solo nel rapporto ma anche nel testo dell’ordinanza o in un allegato dell’ordinanza. In questo modo è possibile evitare che i laboratori continuino a prendere come riferimento il valore minimo di 99,8 per cento, il quale oggi non può più essere considerato determinante.
Cpv. 2
BS, swissuniversities, UZH-IML, UZH-IML-GF e SSML accolgono positivamente le modifiche. La determinazione del rapporto di filiazione con la madre non solo aumenta l’attendibilità della perizia e previene possibili errori nella perizia stessa, ma aiuta anche a stabilire con certezza l’identità del bambino.
CFEGU raccomanda di utilizzare l’aggettivo «presunto» anche per la madre.
Microsynth ritiene opportuno aggiungere «in procedure ufficiali».
Cpv. 3
BS e SSML propongono la seguente modifica: «[…] del bambino con quello del genitore/del genitore da accertare.». VD e CURML propongono la seguente formulazione: «Nei casi in cui non sia possibile ottenere un campione di uno dei genitori, o se il bambino è maggiorenne e capace di discernimento, la filiazione può essere determinata sulla base del confronto del profilo del DNA del bambino con quello della madre o del presunto padre».
CFEGU, swissuniversities, UZH-IML e UZH-IML-GF raccomandano di utilizzare l’aggettivo «presunto» anche per la madre. Nel singolo caso può capitare che vada determinato solo il rapporto di filiazione con la presunta madre biologica (p. es. nel contesto migratorio, del ricongiungimento familiare, del riconoscimento di un bambino nato all’estero o per escludere scambi di bambini concepiti con l’inseminazione artificiale). Questi partecipanti auspicano inoltre che la perizia di filiazione sia disciplinata in modo chiaro. Si tratterebbe di disciplinare i casi in cui la madre «legittima» e il suo bambino non sono geneticamente imparentati, come ad esempio nel caso della donazione di ovuli o embrioni oppure della maternità surrogata con ovulo di un’altra donna. Andrebbe ad esempio disciplinato se la persona interessata può affidare privatamente ai laboratori il compito di determinare il rapporto di filiazione o da chi debba essere rappresentato, in tali casi, il bambino. Per il testo francese CFEGU e SSML propongono di utilizzare «soit…soit» al posto di «ou».
VD, CURML e SSML ritengono che non venga spiegato che cosa s’intende per «singoli casi debitamente motivati». Sollevano inoltre la questione di chi debba decidere se si tratta di un caso debitamente motivato e sulla base di quali criteri. Ricordano anche che deve essere possibile effettuare un test di paternità tra un figlio ormai adulto e un genitore senza il consenso dell’altro genitore. I partecipanti hanno presentato alcune proposte per modificare in tal senso la disposizione. UniBE-Med e UniBE-IML considerano più chiaro sancire per legge che i test di paternità, indipendentemente dal fatto che anche la madre sia testata, vanno offerti a un prezzo unitario. Oltre al rifiuto o alla mancata disponibilità della madre, è infatti possibile che entrino in gioco ragioni finanziarie perché la madre non effettui il test.
Microsynth propone la seguente integrazione: «In singoli casi debitamente motivati e nel caso di perizie al di fuori di procedure ufficiali […]». Per la determinazione del rapporto di filiazione, ai mandanti al di fuori delle procedure ufficiali (p. es. privati) non viene sempre richiesta la risposta più attendibile. Ai clienti basta infatti un valore di probabilità della paternità del 99,9 per cento per comprovare il rapporto di filiazione.