Rapporto sui risultati ODCA
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
4.7 Art. 12a
Cpv. 2
In virtù dell’articolo 8 della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, VS chiede di rendere obbligatoria la produzione di un documento di legittimazione ufficiale anche per i neonati e i bambini in tenera età.
Cpv. 6
BS, SSML, UniBE-Med, UniBE-IML e Microsynth chiedono di aggiungere in questo capoverso «[…] o un’altra persona idonea», come già fatto per l’articolo 47 capoverso 3 nLEGU (cfr. messaggio LEGU del 5 luglio 2017; FF 2017 4807). La prerogativa dei medici non è oggettivamente giustificata, considerata la semplicità del prelievo di un campione di mucosa orale, e potrebbe comportare costi aggiuntivi. pharmaSuisse sostiene che l’esame dell’identità e il prelievo del campione possono essere effettuati anche in una farmacia e propone di aggiungere «o da un farmacista» nel capoverso. VD e CURLM sottolineano che in realtà la maggior parte delle persone che effettua un prelievo di un campione di mucosa orale non è un medico e suggeriscono di riformulare il capoverso come segue: «Se il prelievo del campione è affidato a un altro laboratorio o a personale medico, il laboratorio inizialmente incaricato è responsabile dell’istruzione del personale sull’esame dell’identità, sul prelievo e sulla conservazione del campione».
Il privato (AM) osserva che è inoltre disponibile la misura aggiuntiva di registrazione audiovisiva e/o di altri dati ottenuti tramite sensori.
4.8 Art. 12b
BS, SSML, UniBE-IML e UniBE-Med rilevano che nell’AP-ODCA non è fatto riferimento ai «buoni motivi» citati all’articolo 48 lettera a nLEGU e giudicano questa espressione troppo vaga: valutare se un motivo è abbastanza buono per disporre una determinazione del rapporto di filiazione non può essere responsabilità del laboratorio. I motivi dovrebbero invece essere valutati dalle persone interessate o da un giudice. Inoltre, secondo questi partecipanti un laboratorio non può controllare se sono stati ottenuti tutti i consensi necessari dei congiunti; il laboratorio può infatti solo basarsi sulle informazioni fornite dalla persona. È quindi anche lecito chiedersi se il consenso su tre generazioni, compreso il coniuge, sia proporzionato. Inoltre, non è chiaro se la determinazione debba avvenire per iscritto. Questi partecipanti auspicano l’introduzione di un sistema a cascata ai sensi dell’articolo 378 CC o dell’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza sui trapianti. In alternativa, almeno i nonni e i nipoti dovrebbero essere considerati solo in via sussidiaria rispetto agli altri congiunti per il consenso. Infine, non è disciplinata l’età a partire dalla quale va presa in considerazione la volontà delle persone elencate. Anche in questo caso, sarebbe auspicabile adottare quanto previsto all’articolo 5 dell’ordinanza sui trapianti secondo cui per la persona deceduta è autorizzato a decidere chi ha compiuto almeno sedici anni. CFEGU, swissuniversities, UZH-IML e UZH-IML-GF chiedono di introdurre una priorizzazione, dando la precedenza ai partner, o coniugi, e ai figli della persona deceduta, poi ai genitori e ai fratelli e infine ai nonni e ai nipoti. Inoltre, suggeriscono di formulare in maniera più precisa l’articolo, poiché non è chiaro se si tratta di un elenco cumulativo o di tre opzioni tra cui scegliere. Questi partecipanti evidenziano inoltre che il consenso di tutti i congiunti non può essere verificato dal laboratorio e suggeriscono che l’ordinanza o le note informative corrispondenti di fedpol specifichino lo sforzo che un laboratorio deve compiere per raggiungere eventuali familiari.
4.9 Art. 12c
Cpv. 1
BS, SSML e il privato (AM) propongono di riformulare il capoverso: «Se per ragioni di tempo non è possibile ottenere tempestivamente il consenso degli stretti congiunti di una persona deceduta, il giudice competente può disporre il prelievo di un campione da quest’ultima». Analogamente, UniBE-IML e UniBE-Med propongono la seguente formulazione: «[…] il giudice può disporre il prelievo di un campione da quest’ultima».