Rapporto sui risultati ODCA
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
4.2 Art. 7
Cpv. 2 lett. c e 4
BS approva le modifiche. BL condivide lo stralcio della disposizione specifica relativa al parere dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), ma propone di indicare nei commenti che dalle disposizioni della riveduta legge sulla protezione dei dati può in futuro derivare una consultazione dell’IFPDT. swissuniversities non si spiega perché il capoverso 4 sia stato abrogato.
4.3 Art. 9
Cpv. 2
BS e SSML giudicano il termine «immediatamente» troppo vago e chiedono di sostituirlo con «con cadenza trimestrale».
Cpv. 3
BS si compiace delle modifiche. Secondo swissuniversities nel testo francese il termine «erreur» (errore) crea confusione e andrebbe sostituito con «défauts» (difetti).
4.4 Art. 10
Cpv. 1
BS, SSML, UniBE-Med e UniBE-IML chiedono che il capoverso sia modificato come segue: «Se il laboratorio non dispone delle conoscenze e/o delle apparecchiature/infrastrutture tecniche/tecnologiche necessarie […]».
Cpv. 2
Il privato (AM) auspica che venga aggiunta una lettera d recante la formulazione seguente: «utilizza i dati, senza alcuna eccezione, unicamente per fornire i risultati all’entità sul territorio svizzero, dopodiché li elimina definitivamente entro un giorno».
4.5 Art. 11
Cpv. 1
BS ritiene che vada specificato, perlomeno nei commenti, a che cosa servono i dati raccolti e se
e come vengono pubblicati. CFEGU, SSML, UZH-IML, swissuniversities e UZH-IML-GF
sottolineano che i numeri rilevati da fedpol sono d’interesse pubblico. Propongono quindi di introdurre un terzo capoverso che statuisca la pubblicazione annuale da parte di fedpol di una raccolta dei dati sulla filiazione sulla base dei numeri comunicati dai laboratori in virtù del capoverso 1. CFEGU avanza inoltre la proposta di illustrare l’evoluzione dei dati nel tempo.
4.6 Art. 12
Cpv. 1
BS, UniBE-IML e UniBE-Med osservano che nel rapporto esplicativo dell’AP-ODCA si fa riferimento alle «Richtlinien zur Durchführung von genetischen Abstammungsuntersuchungen» della Società svizzera di medicina legale per quanto riguarda i metodi di analisi e la pertinenza delle configurazioni familiari da determinare. I dati relativi alle direttive presenti nell’ultimo paragrafo dei commenti all’articolo 12 sono incoerenti e vanno pertanto rimossi. I partecipanti concordano che non sia necessario inserire altre spiegazioni poiché tutte le raccomandazioni sono già contenute nelle direttive. SSML sottolinea che è inappropriato fissare un valore di probabilità, come indicato nel rapporto esplicativo, ed è a favore della definizione di requisiti minimi per le analisi STR oggi eseguite sulla base di procedure standardizzate (21 loci STR: i 16 loci già necessari per la banca dati sul DNA, più altri 5, anch’essi già utilizzati). BS e SSML propongono la formulazione seguente: «Il rapporto di filiazione deve essere ricercato conformemente allo stato attuale e generalmente riconosciuto della scienza e della tecnica». Anche CFEGU considera fondamentali le direttive della SSML e suggerisce di menzionarle