Rapporto sui risultati ODCA
Consultazione 2020/25: Revisione totale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano, compresa l'ordinanza sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa · 11 pagine
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UZH-IML e UZH-IML-GF accolgono con favore la possibilità di prelevare campioni a titolo cautelare in caso di particolare urgenza e propongono di pubblicare, ad esempio sul sito di fedpol, un elenco delle autorità competenti che possono disporre un tale prelievo. A loro parere le persone interessate non sanno sempre a quale autorità possono rivolgersi.
SSML osserva anche in questo caso che sarebbe auspicabile introdurre un sistema a cascata ai sensi dell’articolo 378 CC o dell’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza sui trapianti.
Il privato (AM) afferma che gli sforzi necessari per raggiungere i congiunti e per consultare la direttiva del paziente devono ancora essere definiti con precisione e avanza una proposta in tal senso.
Cpv. 2
CFEGU, UZH-IML-GF e swissuniversities apprezzano il fatto che il campione sia messo al sicuro fino all’ottenimento del consenso da parte degli stretti congiunti o alla decisione del giudice in merito all’ammissibilità dell’allestimento del profilo del DNA, ma deplorano che nell’AP-ODCA non sia menzionato il giudice competente. L’esperienza mostra che le persone interessate, così come il laboratorio, non sanno a quale istanza rivolgersi per far prelevare un campione a titolo cautelare dalla persona deceduta prima della sepoltura o della cremazione. I partecipanti propongono di pubblicare, ad esempio sul sito di fedpol, un elenco delle autorità competenti che possono disporre un tale prelievo.
Il privato (AM) avanza una proposta di riformulazione del capoverso 2: «Se un campione è stato prelevato secondo quanto previsto all’articolo 12c capoverso 1, il laboratorio deve metterlo al sicuro, impedirne qualsiasi utilizzo al di fuori dell’ambito della disposizione del prelievo, incluso qualsiasi utilizzo anonimo o aggregato, e distruggerlo entro una settimana dal suo utilizzo o dalla sospensione del suo utilizzo».
Cpv. 3
Il privato (AM) avanza una proposta per un terzo capoverso: «Se un campione è stato prelevato anche se il requisito di cui all’articolo 12c capoverso 1 non era soddisfatto al momento del prelievo, il laboratorio deve metterlo al sicuro fino alla distruzione, impedirne qualsiasi utilizzo, distruggerlo entro un giorno dalla constatazione del fatto e documentare quanto accaduto».
4.10 Art. 13
BS è favorevole all’adeguamento.
4.11 Art. 15 (testo vigente)
Stando a UniBE-Med e UniBE-IML, per ragioni di protezione dei dati, l’articolo 15 dell’ODCA attualmente in vigore dovrebbe contenere anche una disposizione secondo cui le persone interessate devono essere informate sulla conservazione dei campioni di cui all’articolo 16a e sul periodo di conservazione degli atti. La nLEGU prevede già una disposizione relativa all’obbligo di indicazione (art. 6 lett. c), ma in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 nLEGU questa disposizione non è applicabile agli esami volti a determinare la filiazione. Tale incoerenza andrebbe corretta nell’ODCA.
4.12 Art. 16a
BS, SSML, UZH-IML-GF, swissuniversities, Microsynth, UniBe-Med e UniBE-IML
sostengono che le persone interessate devono essere informate sul periodo di conservazione dei campioni e degli atti. Ritengono inoltre che vada precisato il momento della loro distruzione. BS e SSML considerano opportuno specificare un intervallo di tempo (p. es. dopo almeno due mesi, dopo al massimo quattro mesi) e avanzano la seguente proposta: «Al di fuori di una procedura