Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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necessarie nuove delimitazioni. Si dovrebbe fare una distinzione tra il trasferimento di compiti pubblici e l’acquisto di prestazioni per le proprie esigenze e anche in questo caso potrebbero sorgere complesse questioni di delimitazione. Inoltre, a causa della nuova esclusione fiscale il consumo collettivo sarebbe soggetto a un’imposizione minore rispetto allo status quo e sarebbe quindi privilegiato ancor più fortemente del consumo individuale.

– Restituzione dell’IVA gravante le prestazioni preliminari e gli investimenti delle collettività pubbliche: la restituzione potrebbe essere limitata alle prestazioni preliminari e agli investimenti utilizzati per eseguire attività sovrane. Nondimeno, sarebbe anche possibile restituire tutta l’IVA che non è già stato possibile dedurre a titolo di imposta precedente. A seguito dell’esclusione dall’imposta il consumo collettivo non sarebbe più soggetto ad imposizione, o lo sarebbe solo in minima parte, e sarebbe quindi fortemente privilegiato rispetto al consumo individuale. Gli svantaggi concorrenziali per gli offerenti privati sarebbero particolarmente importanti se alla collettività pubblica venisse restituita anche l’imposta precedente sui beni e sulle prestazioni di servizi acquistati e utilizzati per eseguire prestazioni escluse dall’imposta. Inoltre, questa misura comporterebbe una grande mole di lavoro amministrativo per le collettività pubbliche e un’elevata perdita di gettito fiscale per le casse federali e la destinazione vincolata delle entrate dell’IVA.

– Esenzione alla fonte per le collettività pubbliche: le collettività pubbliche potrebbero acquistare beni e prestazioni di servizi senza l’aggravio dell’IVA. Tuttavia, per le imprese che eseguono prestazioni per le collettività pubbliche questa misura comporterebbe un onere supplementare rilevante, in particolare se fosse possibile eseguire senza l’aggravio dell’imposta soltanto le prestazioni che le collettività pubbliche utilizzano per attività sovrane. Inoltre, anche in questo caso il consumo collettivo beneficerebbe di un trattamento fiscale agevolato rispetto al consumo individuale.

– Imposizione dei sussidi come controprestazione di terzi: dal punto di vista economico e della sistematica fiscale questa sarebbe la soluzione più opportuna perché, da un lato, semplificherebbe notevolmente il sistema fiscale e, dall’altro, garantirebbe parità di trattamento fiscale tra il consumo collettivo e quello individuale. I sussidi permettono spesso di offrire prestazioni a prezzi più bassi. Per evitare di creare, nell’ambito dell’IVA, un incentivo a passare da controprestazioni di mercato imponibili a sussidi non imponibili, nella legislazione sull’IVA i sussidi dovrebbero essere trattati come controprestazioni di terzi al pari della controprestazione offerta a prezzo ridotto grazie al sussidio. In questo modo si avrebbe un’imposizione completa dei sussidi come parte della controprestazione sovvenzionata. Poiché tale soluzione non è auspicata dal punto di vista politico, contrariamente agli ordinamenti giuridici di altri Paesi, la legislazione svizzera sull’IVA non qualifica quasi mai i sussidi come controprestazioni imponibili di terzi. Di conseguenza, l’attenzione si è spostata sulla questione della possibile esistenza di un rapporto di prestazione tra la collettività pubblica e i beneficiari dei sussidi. Poiché la mozione chiede che proprio in questi casi non si debba