Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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questi venditori utilizzino una piattaforma elettronica ma vendano i beni in nome proprio, la fornitura viene loro attribuita e la piattaforma è considerata solo un intermediario.

Lavori dell’OCSE

Nel marzo 2019 l’OCSE ha pubblicato i suoi lavori relativi alle diverse possibilità di integrare le «piattaforme digitali» nella vendita di beni online6. Non fornisce istruzioni specifiche da applicare, ma propone quattro modelli che possono essere combinati e/o adattati alle esigenze dei diversi Paesi. In ordine dal meno al più restrittivo, i modelli sono i seguenti:

– la comunicazione di informazioni sulle transazioni e sui venditori;

– la responsabilità solidale con il venditore;

– la riscossione dell’IVA per conto dei venditori assoggettati;

– il riconoscimento della piattaforma come fornitore della prestazione.

Dopo la vendita di beni online, l’OCSE esamina ora la questione del trattamento delle prestazioni di servizi e dell’integrazione delle piattaforme nel processo di calcolo e di riscossione dell’IVA nell’ambito dell’economia della condivisione («sharing economy»). Finora nell’analisi sono stati inclusi due settori, ovvero quello alberghiero e quello dei trasporti. Tuttavia, non esiste ancora una presa di posizione pubblica al riguardo.

Cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche in seno all’UE

Nel dicembre 2017 il Consiglio europeo ha adottato un pacchetto di misure relative al commercio elettronico transfrontaliero, che entrerà in vigore nel 2021. Questo pacchetto comprende in particolare disposizioni applicabili alle vendite di beni sul territorio dell’Unione europea (UE) facilitate da interfacce elettroniche (di seguito «piattaforme»). Secondo queste misure, una persona che facilita la vendita di beni tramite l’utilizzo di una piattaforma si ritiene abbia ricevuto e poi ceduto essa stessa i beni, a condizione che questi:

- siano importati da territori terzi o Paesi terzi e facciano parte di spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro; o

- siano ceduti nell’UE a una persona non assoggettata all’imposta da una persona assoggettata all’imposta non stabilita nel territorio dell’UE.

Essendo riconosciuta acquirente e nuovo fornitore del bene ceduto, la piattaforma dovrà versare l’IVA dovuta su questa «seconda» cessione (il termine «cessione» utilizzato nell’UE corrisponde al termine «fornitura» della legislazione svizzera sull’IVA). La prima cessione tra il venditore e la piattaforma sarà considerata cessione al di fuori dell’UE oppure – in caso di cessione nell’UE – potrà essere esclusa dall’imposta dal venditore assoggettato.

6 OCSE, The role of digital platforms in the collection of VAT/GST on online sales, http://www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-ofvat-gst-on-online-sales.pdf