Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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che non sono già assoggettate all’imposta (B2C) questo sistema è poco efficiente a causa del gran numero di potenziali contribuenti e degli importi relativamente esigui dell’imposta. Pertanto, le linee guida raccomandano comunque di riscuotere l’imposta presso l’impresa estera. A tal fine, si dovrebbero però applicare regole possibilmente semplici per la registrazione delle imprese estere.

Gli Stati dell’UE distinguono le relazioni B2B da quelle B2C in vario modo e in caso di prestazioni sia intracomunitarie che transfrontaliere con persone stabilite in Paesi terzi. L’obiettivo è garantire che una fornitura o una prestazione di servizi sia sempre imponibile nel Paese di destinazione, cosa che nelle relazioni B2B avviene mediante il trasferimento dell’obbligo di versare l’IVA al destinatario della prestazione. Quest’ultimo deve dichiarare nel proprio rendiconto IVA l’imposta sull’acquisto secondo la procedura dell’inversione contabile («reverse charge»). La direttiva IVA prevede casi per i quali gli Stati membri hanno l’obbligo di utilizzare la procedura dell’inversione contabile – che corrisponde all’imposta sull’acquisto – e diverse altre prestazioni alle quali è possibile applicare in modo facoltativo questa procedura, ad esempio persino quelle tra due imprese nazionali. Nel settore transfrontaliero, nella maggior parte dei casi si può evitare di registrare le imprese estere che eseguono la prestazione senza perdere sostrato fiscale. Nelle relazioni B2C, invece, l’IVA dovuta nel Paese di destinazione deve essere solitamente versata dal fornitore della prestazione e ciò richiede l’iscrizione dell’impresa estera nel registro dei contribuenti.

2.3 Assoggettamento all’imposta sull’acquisto per il trasferimento di diritti di emissione e simili

Il trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, di garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi avviene sia a livello nazionale che internazionale ed è suscettibile di frodi8. Pertanto, l’UE ha permesso ai suoi Stati membri di trasferire l’obbligo fiscale soggettivo ai destinatari della prestazione (procedura dell’inversione contabile). In Svizzera, finora ciò non era necessario, dal momento che secondo la prassi dell’AFC tali trasferimenti erano considerati prestazioni escluse dall’imposta e quindi non era possibile procedere alla deduzione dell’imposta precedente. Tuttavia, dopo che il 9 aprile 2019 il Tribunale federale9 ha deciso che queste prestazioni non potevano essere incluse nel commercio di diritti valore, esse sono considerate prestazioni di servizi imponibili eseguite nel luogo del destinatario. Esiste quindi un rischio reale di frode.

8 Comunicato stampa della Commissione europea del 29.9.2009: «Fight against tax fraud: Commission proposes measures for a consistent response to carousel fraud in certain sectors»; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_09_1376.

9 2C_488/2017