Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine

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Per poter trattare correttamente l’operazione che hanno facilitato e prelevare l’IVA dovuta su questa stessa operazione, le piattaforme devono poter disporre di informazioni7. Per i beni provenienti da Paesi al di fuori dell’UE (territori terzi), la piattaforma fattura e riscuote l’IVA nel luogo della vendita ma può dichiarare e pagare l’IVA globalmente nello Stato membro di iscrizione, attraverso il sistema dello sportello unico (OSS).

Tuttavia, alcuni Paesi europei hanno già assunto un ruolo guida a livello nazionale nell’integrare le piattaforme nel processo di riscossione dell’IVA, in particolare la Germania e la Gran Bretagna, che hanno emanato norme che rendono le piattaforme solidalmente responsabili, in diversi gradi, del pagamento dell’IVA dovuta dai venditori. Questi due stessi Paesi, così come Francia e Austria, hanno anche introdotto obblighi per queste stesse piattaforme di raccogliere e fornire informazioni sulle operazioni che hanno facilitato e sui venditori che operano attraverso di esse.

Sharing and gig economy

Per quanto concerne la sharing e la gig economy, l’UE non si è ancora veramente impegnata a definire una regolamentazione comune in materia di IVA che includa disposizioni applicabili alle piattaforme. Dal punto di vista legislativo, si deve tuttavia menzionare che il futuro articolo 242bis della direttiva IVA prevede per le piattaforme l’obbligo di tenere un registro di tutte le operazioni che hanno facilitato.

2.2 Distinzione tra prestazioni B2B e B2C

In linea di principio nella vigente legislazione svizzera sull’IVA non si fa distinzione tra prestazioni eseguite per persone che esercitano un’attività imprenditoriale (B2B) e prestazioni eseguite per persone che non esercitano una simile attività (B2C). Se eseguono prestazioni in Svizzera, le imprese estere sono di norma assoggettate all’imposta per queste prestazioni, indipendentemente dal fatto che il destinatario delle stesse sia assoggettato o meno all’imposta. Nelle relazioni transfrontaliere vi sono due eccezioni a questo principio, che riguardano, da un lato, le prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e, dall’altro, l’erogazione di gas ed energia elettrica nonché il teleriscaldamento mediante reti di distribuzione (art. 10 cpv. 2 lett. b e art. 45 cpv. 1 lett. a e d LIVA). Se queste prestazioni sono eseguite per persone assoggettate all’imposta, queste ultime devono dichiarare l’imposta sull’acquisto; per contro, se le prestazioni sono eseguite per persone non assoggettate all’imposta, l’obbligo fiscale spetta al fornitore della prestazione in Svizzera.

In caso di prestazioni transfrontaliere tra persone assoggettate all’imposta (B2B), le linee guida dell’OCSE relative all’imposta sul valore aggiunto raccomandano di riscuotere l’IVA presso il destinatario della prestazione e non presso il fornitore della stessa. Il vantaggio è che in tal modo l’IVA non è dovuta da un’impresa estera, bensì in genere da un’impresa sul territorio svizzero, il che semplifica notevolmente l’attività di esecuzione. Per contro, in caso di prestazioni transfrontaliere a persone

7 Art. 5ter del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio