Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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2.4 Rappresentante fiscale per le imprese estere
I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (art. 67 cpv. 1 LIVA). Gli obblighi di questo rappresentante sono di natura puramente amministrativa. Non risponde dunque dell’imposta dovuta dall’impresa che rappresenta.
Nell’UE è applicabile la norma seguente: in linea di principio le imprese che non hanno sede nell’UE devono designare un rappresentante fiscale. Tuttavia, nell’UE le norme che disciplinano la designazione di un rappresentante fiscale si differenziano a seconda dello Stato membro. La designazione dipende in parte dal fatto che tra lo Stato membro dell’UE e lo Stato di sede dell’impresa sia stato concluso un accordo di assistenza amministrativa o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale. In alcuni Paesi tale designazione non è obbligatoria, ma è possibile su base volontaria. Soltanto in Irlanda, in generale, non è previsto alcun rappresentante fiscale.
Negli Stati membri dell’UE i requisiti posti al rappresentante fiscale sono relativamente elevati. Di norma, esso è un fiduciario, un avvocato, un notaio o un altro professionista con titolo equivalente, abilitato dall’autorità fiscale del rispettivo Paese dell’UE, contrariamente alla Svizzera dove la rappresentanza fiscale può essere assunta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
Negli Stati membri dell’UE il rappresentante fiscale ha perlopiù gli stessi diritti e obblighi dell’impresa che rappresenta. Di conseguenza, egli non è solo responsabile della presentazione dei rendiconti, ma anche del pagamento dell’imposta dovuta ed è tenuto a pagare tale imposta anche in caso di rappresentanza volontaria. Pertanto, anche i costi di una rappresentanza fiscale nell’UE dovrebbero essere nettamente più elevati che in Svizzera, dove gli obblighi del rappresentante sono di natura puramente amministrativa.
3 Punti essenziali del progetto
Il progetto permette di attuare misure nei seguenti ambiti:
– dal 2019 le imprese estere di vendita per corrispondenza che forniscono beni in
Svizzera sono assoggettate all’imposta se realizzano una cifra d’affari annua pari o superiore a 100 000 franchi tramite «piccoli invii» (art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA). Per «piccoli invii» si intendono gli invii per i quali l’imposta sull’importazione non supera i cinque franchi e sono quindi esenti da tale imposta. Si è tuttavia rilevato che la parità di condizioni auspicata tra gli offerenti esteri e quelli sul territorio svizzero non può essere sufficientemente raggiunta con questa regolamentazione della vendita per corrispondenza. Da un lato, ad esempio, soltanto 213 (stato: fine aprile 2020) imprese estere di vendita corrispondenza sono registrate presso l’AFC. Dall’altro, si deve presupporre che molti offerenti realizzino una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi con le forniture eseguite in Svizzera provenienti dall’attività di vendita per corrispon-