Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 59 pagine
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denza e non diventino quindi contribuenti in Svizzera. In adempimento della mozione Vonlanthen 18.3540 le piattaforme sono ora considerate fornitori dei beni venduti di cui hanno facilitato la fornitura e devono pagare l’IVA corrispondente. Inoltre, l’AFC avrà la possibilità di ordinare misure amministrative contro le piattaforme o le imprese di vendita per corrispondenza che a torto non si sono fatte iscrivere come contribuenti o che non adempiono correttamente i loro obblighi di dichiarazione e pagamento (cfr. trattino seguente). In tal modo si intende colmare le lacune esistenti nella riscossione dell’IVA sulle merci importate.
Sebbene il testo della mozione includa le prestazioni di servizi, la nuova regolamentazione è limitata alle sole forniture di beni. In primo luogo, per quanto concerne le prestazioni di servizi elettronici, le principali piattaforme che offrono contenuti digitali li offrono generalmente in nome proprio e sono quindi già considerati fornitori della prestazione. Esse non sarebbero quindi interessate da questo nuovo modello. Riguardo ad altri tipi di prestazioni di servizi come quelle alberghiere o ad altre prestazioni come quelle destinate al consumo sul posto (ristorazione, tempo libero ecc.), l’assenza di problemi specifici in questi settori giustifica la volontà di non derogare alle norme di attribuzione vigenti, soprattutto quando i fornitori o la «sostanza imponibile» si trovano sul territorio svizzero e sono dunque più «accessibili» all’AFC rispetto alle piattaforme estere. Inoltre, l’inclusione delle prestazioni di servizi riguarderebbe anche l’intero settore dell’economia della condivisione («sharing and gig economy»), che generalmente implica delle transazioni tra privati che non esercitano un’attività imprenditoriale e anche transazioni non monetizzate. Pur ipotizzando che queste persone abbiano un’attività imprenditoriale, la loro cifra d’affari non raggiungerebbe di regola il limite annuale di 100 000 franchi, necessario affinché si configuri l’assoggettamento obbligatorio (art. 3 cpv. 1, 15 cpv. 4bis, 20a, 23 cpv. 2 n. 13, 24 cpv. 5bis, 63 e 115b AP-LIVA).
– L’AFC è legittimata a ordinare misure amministrative contro le imprese di vendita per corrispondenza e le piattaforme elettroniche che a torto non si sono fatte iscrivere come contribuenti o che non adempiono correttamente i loro obblighi di dichiarazione e pagamento. Essa può ordinare un divieto di importazione per i beni dell’impresa in questione e, in ultima ratio, la distruzione di tali beni. Inoltre può pubblicare, a tutela dei clienti, il nome delle imprese inadempienti (art. 79a AP-LIVA).
– Nuovo obbligo di fornire informazioni per le piattaforme elettroniche in merito alle imprese che offrono beni e prestazioni di servizi sulla piattaforma, in particolare nel settore dei trasporti e in quello alberghiero (art. 73 cpv. 2 lett. e AP-LIVA).
– In caso di prestazioni di servizi transfrontaliere, secondo il diritto vigente l’imposta sull’acquisto è applicabile soltanto alle prestazioni di servizi che conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LIVA sono imponibili nel luogo del destinatario sul territorio svizzero. Le imprese estere, in particolare quelle provenienti dall’UE, che eseguono esclusivamente prestazioni per contribuenti (prestazioni B2B) in Svizzera, in genere si aspettano però che il destinatario dichiari l’imposta e quindi spesso non chiedono l’iscrizione nel registro dei con-