Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 28 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Economiesuisse, l’USAM, SwissHoldings, l’AES, l’ASG (tramite il rinvio al parere dell’USAM), EXPERTsuisse e il KG esprimono un parere contrario alla disposizione dell’ordinanza perché la misura transitoria comporterebbe un notevole onere amministrativo per le imprese interes- sate. Nel caso in cui la modifica dell’ordinanza venisse introdotta, economiesuisse, SwissHo- ldings, l’AES e il KG avanzano proposte di modifica.

La SUPSI si chiede se convenga davvero introdurre una misura transitoria che di fatto obbli- gherebbe i contribuenti ad apportare adeguamenti tecnici per ben due volte nell’arco di poco tempo, segnatamente al momento dell’introduzione e al momento dell’abrogazione della so- luzione transitoria.

Klik e Avenergy considerano la disposizione contraria alla legge perché sarebbe applicabile alla procedura di notifica indipendentemente dal limite minimo di 10 000 franchi stabilito nella LIVA. Sostengono inoltre che la procedura di notifica sarebbe idonea al fine di prevenire truffe solo tra contribuenti svizzeri ma non se la controparte è un partecipante estero.

4.2 Critiche e richieste principali dei partecipanti alla procedura di consultazione

4.2.1 Principio dell’imposizione delle piattaforme

• Critica/Richiesta 1: diversi partecipanti alla procedura di consultazione (PES,

USAM, GastroSuisse, HotellerieSuisse, Swiss Retail Federation, EXPERTsuisse,

KG) chiedono che l’imposizione delle piattaforme trovi applicazione non solo per le forniture di beni ma anche per le prestazioni di servizi.

• Critica/Richiesta 2: nei loro pareri, i gestori di piattaforme (Amazon, eBay, Rakuten) sostengono che la piattaforma non possa essere considerata come l’importatrice delle merci, segnatamente in ragione del fatto che di regola la spedizione è a cura dell’impresa di vendita per corrispondenza. A parere loro la piattaforma non dispor- rebbe delle informazioni necessarie al processo di importazione e non sarebbe in grado di garantire il rispetto delle prescrizioni doganali e sui prodotti. Per questa ra- gione, i gestori di piattaforme suggeriscono di seguire un processo analogo a quello introdotto o prospettato in Norvegia, Australia e nell’UE, dove le piattaforme sono te- nute a riscuotere l’imposta sul valore aggiunto sulle merci di valore basso e a versarla all’amministrazione tributaria. Al momento dell’importazione di queste merci, che de- vono essere appositamente contrassegnate, non si applicano quindi né l’imposta sull’importazione né le tasse doganali.

• Critica/Richiesta 3: in alcuni pareri (kf, economiesuisse, SPEDLOGSWISS, KG, EX- PERTsuisse) si chiede di esplicitare nella legge che l’importatore delle merci, e quindi il debitore dell’imposta sull’importazione, è la piattaforma. Diversamente, esisterebbe un rischio di doppia imposizione: dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero riscossa dalla piattaforma, da un lato, e dell’imposta sull’importazione dovuta dall’acquirente, dall’altro.

• Critica/Richiesta 4: due partecipanti alla procedura di consultazione (PLR, HAN- DELSVERBAND.swiss) chiedono di chiarire il problema dei resi.

• Critica/Richiesta 5: due partecipanti alla procedura di consultazione (IG DHS, HAN- DELSVERBAND.swiss) lamentano che l’imposizione delle piattaforme potrebbe in ta- luni casi comportare l’imposizione anche delle vendite tra persone non contribuenti (cosiddette prestazioni C2C). Alle piattaforme dovrebbe pertanto essere data l’oppor- tunità di richiedere e ottenere un’autorizzazione «opt out» per le transazioni C2C.

• Critica/Richiesta 6: in pochi pareri (economiesuisse, Swiss Retail Federation, EX- PERTsuisse, KG) emerge una posizione critica rispetto alla possibilità per le piatta- forme di adottare la procedura di riporto del pagamento e risultare così avvantaggiate