Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 28 pagine

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Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

B2B Business to Business, prestazioni da contribuenti a contribuenti

B2C Business to Consumer, prestazioni da contribuenti a non contribuenti

C2C Consumer to Consumer, prestazioni da non contribuenti a non contribuenti

IVA Imposta sul valore aggiunto

LIVA Legge sull’IVA; RS 641.20

LSu Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi;

RS 616.1)

OIVA Ordinanza sull’IVA; RS 641.201

1 Situazione iniziale

La legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA) integralmente riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. La revisione parziale della LIVA, adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016, mirava in particolare a ridurre gli svantaggi concorrenziali legati all’IVA subiti dalle im- prese svizzere.

L’economia è però soggetta a una continua evoluzione. Poiché un’imposta come l’IVA ri- guarda tutti i settori dell’economia, occorre verificare costantemente la necessità di proce- dere a eventuali adeguamenti.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto contiene diverse modifiche della LIVA, segnatamente nell’ambito dell’assoggetta- mento, del rendiconto e della garanzia dell’imposta. Per quanto concerne la vendita per corri- spondenza, la novità consiste nel fatto di considerare fornitori della prestazione le piatta- forme elettroniche come i mercati virtuali e non più le imprese che distribuiscono i loro pro- dotti tramite queste piattaforme. Con questa misura verrebbe attuata la richiesta della mo- zione Vonlanthen (18.3540) trasmessa dal Parlamento. Se le piattaforme estere si sottrag- gono all’assoggettamento, l’AFC può ordinare un divieto alle loro importazioni o decidere la distruzione degli invii, nonché pubblicare, a tutela dei clienti, i nomi delle imprese inadem- pienti. Per ridurre l’onere amministrativo delle imprese e dell’Amministrazione, il progetto pre- vede inoltre l’introduzione del rendiconto annuale vincolato all’obbligo di effettuare acconti. Inoltre, per le prestazioni transfrontaliere a contribuenti si intende applicare in linea di princi- pio l’imposta sull’acquisto se il luogo della prestazione è sito sul territorio svizzero. Ciò ga- rantisce una maggiore certezza del diritto e comporta una minore dipendenza dalla liquidità. Tra le misure a garanzia dell’imposta si prevedono, da un lato, l’assoggettamento del com- mercio di diritti di emissione e diritti analoghi all’imposta sull’acquisto, fermo restando che fino all’entrata in vigore di questa disposizione nell’ordinanza deve essere prescritta la proce- dura di notifica e, dall’altro, la possibilità di esigere, in determinati casi, che una persona membro dell’organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti ga- ranzie. Infine, il progetto attua le mozioni CET-S (16.3431 «Nessuna imposta sul valore ag- giunto su compiti sussidiati»), Page (17.3657 «Abolizione della differenza di aliquota IVA tra associazioni culturali e sportive»), Maire (18.4205 «Riduzione dell’aliquota IVA per i prodotti destinati all’igiene intima femminile») e Humbel (19.3892 «Basta ostacoli fiscali alle cure coordinate dei medici di famiglia»).