Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 28 pagine

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3 Consultazione

3.1 Procedura di consultazione

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a svolgere una procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sull’IVA e dell’ordinanza sull’IVA presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni man- tello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le altre cerchie interessate. La procedura di consultazione si è con- clusa il 12 ottobre 2020.

L’elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione (con le rispettive abbreviazioni) è riportato nell’allegato.

3.2 Valutazione

Visti i numerosi pareri depositati, si rinuncia a illustrare singolarmente tutte le proposte e tutte le motivazioni. Per garantire maggior chiarezza, nel presente rapporto sono riportate le prin- cipali critiche sollevate nei confronti del progetto. Il presente rapporto menziona anche i par- tecipanti che rinviano a un parere espresso da altri partecipanti.

Per i dettagli si rimanda ai pareri pervenuti, consultabili all’indirizzo [https://www.fedlex.ad- min.ch/it/consultation-procedures/ended/2020#DFI].

4 Principali risultati della consultazione

Il progetto posto in consultazione è composto da diverse misure singole. Per maggiore chia- rezza, questo rapporto dedica un sottocapitolo separato ai risultati della consultazione riferiti a ciascuna misura proposta. Al numero 4.1 sono menzionati i partecipanti alla procedura di consultazione che si sono pronunciati a favore o contro la proposta, precisando altresì se sono state espresse delle riserve e delle richieste di adeguamento. Le critiche e le proposte di adeguamento vengono descritte in maggiore dettaglio al numero 4.2. L’unica misura che va attuata con l’aiuto di una modifica dell’ordinanza, viene presentata ai numeri 4.1.24 e 4.2.17.

L’art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza del 17 agosto 2005 (ordinanza sulla consultazione, oCo, RS 172.061.1) richiede che i pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte di organi pre- posti all’esecuzione vengano presentati in un capitolo separato. Poiché l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta federale che viene applicata esclusivamente dalla Confederazione, non possono esserci pareri sulla sua attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione. I contribuenti, alla cui cerchia possono appartenere anche i servizi autonomi di una stessa collettività pubblica, non rientrano nel concetto di “organi preposti all’esecu- zione”.

4.1 Posizione di principio dei partecipanti alla procedura di consultazione

Sono pervenuti 97 pareri, di cui 5 (Conferenza fiscale delle città, GR, OW, SKS, Unione degli imprenditori) si astengono espressamente dall’esprimere un parere di merito. Si sono pro- nunciati 24 Cantoni, cinque partiti (PES, PLR, PPD, PSS e UDC) e 63 organizzazioni.

4.1.1 Principio dell’imposizione delle piattaforme

L’Introduzione dell’imposizione delle piattaforme non è stata respinta da nessun parteci- pante.

AI, BS, JU, NW, TI, TG e VD, PPD, PSS e UDC, USS, Travail.Suisse e USC, La Posta,

SPEDLOGSWISS, CP, FIDUCIARI|SUISSE, SWICO, FER e SwissHoldings nonché kf, frc,