Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/35: Revisione parziale della legge sull'IVA (evoluzione ulteriore dell'IVA in un'economia digitalizzata e globalizzata) e dell'ordinanza sull'IVA · 28 pagine

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nei confronti di altri importatori. La procedura di riporto del pagamento, che permette di non versare l’imposta sull’importazione all’AFD ma di dichiararla invece nel rendi- conto destinato all’AFC e di portarla contemporaneamente in deduzione come impo- sta precedente, dovrebbe essere un’opzione a disposizione di tutti gli importatori.

• Critica/Richiesta 7: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (SwissHol-

dings, IG DHS, La Posta) pongono il problema dell’identificazione dei pacchi al con- fine.

• Critica/Richiesta 8: più di un partecipante alla procedura di consultazione (HAN-

DELSVERBAND.swiss, EXPERTsuisse, KG, Amazon) sostiene che la definizione di piattaforma nella legge sia poco chiara o poco circoscritta. Il KG ritiene che per attri- buire una fornitura al soggetto intermediario (piattaforma) sia necessaria un’attività più intensa da parte del gestore della piattaforma elettronica rispetto alla semplice at- tività di «facilitazione» della transazione. Suggerisce di basarsi sulla conclusione del contratto e non sull’ordinazione.

• Critica/Richiesta 9: SWICO chiede che l’imposizione delle piattaforme venga conce-

pita in modo da essere utilizzata anche per la riscossione del contributo di riciclaggio anticipato (CRA).

• Critica/Richiesta 10: il KG propone di eliminare la soglia di 100 000 franchi per gli

invii di valore irrilevante di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b LIVA. Inoltre, a tutti i gestori di piattaforme dovrebbe essere data la possibilità di applicare l’articolo 20a capoverso 1 AP-LIVA a titolo volontario e potere così assumere il ruolo di fornitore della prestazione.

4.2.2 Misure amministrative nei confronti delle piattaforme di vendita per corrispon-

denza

• Critica/Richiesta 1: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (EX-

PERTsuisse, KG, SUPSI) ravvisano una violazione del principio della parità di tratta- mento in quanto le misure troverebbero applicazione solo per le piattaforme e le im- prese di vendita per corrispondenza estere.

• Critica/Richiesta 2: tre partecipanti (kf, EXPERTsuisse, KG) definiscono la distru-

zione della merce inviata un’ingerenza grave nella garanzia della proprietà nonché contraria al diritto internazionale pubblico.

• Critica/Richiesta 3: tre partecipanti alla procedura di consultazione (kf, EX-

PERTsuisse, KG) ritengono intollerabile la possibilità di ordinare simili misure senza concedere all’acquirente della merce il diritto di essere sentito. Secondo kf ed EX- PERTsuisse, un semplice controllo sul sito web per verificare se l’impresa fornitrice è iscritta nel registro dei contribuenti IVA non sarebbe sufficiente a proteggere i consu- matori da una distruzione della merce. Questi infatti non avrebbero affatto la possibi- lità di sapere se il fornitore soddisfa le condizioni per l’assoggettamento. Inoltre, chi effettua ordinazioni online spesso viene a conoscenza dell’esatta ragione sociale dell’impresa fornitrice solo dopo avere concluso il contratto (indicazione sulla fattura).

• Critica/Richiesta 4: due partecipanti alla procedura di consultazione (KG, SUPSI)

chiedono che ai clienti sia data la possibilità di pagare l’imposta sull’importazione de- gli invii bloccati al fine di sbloccarli.

• Critica/Richiesta 5: due partecipanti (kf, EXPERTsuisse) chiedono di fissare nella

legge l’obbligo di adottare come prima ratio la misura più lieve.

• Critica/Richiesta 6: il KG avanza diverse proposte di modifica. Suggerisce di chiarire

nella legge quale misura applicare e quando. Inoltre, i nomi delle imprese dovrebbero essere pubblicati solo dopo che le misure ordinate sono passate in giudicato. Ritiene inoltre che né le violazioni dell’obbligo di rendiconto né gli inadempimenti dell’obbligo di pagamento siano sufficienti a giustificare tali misure.