Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/46: Revisione del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione) · 46 pagine
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difetti39. Ciò semplifica alquanto il ricorso a questo rimedio giuridico da parte del committente o del compratore perché non deve calcolare il minor valore ma può limitarsi a dedurre i costi di riparazione dal prezzo dell’opera o di vendita. In fin dei conti, sotto il profilo finanziario, dovrà attendersi spesso al medesimo risultato che otterrebbe con la riparazione. Tuttavia, se l’appaltatore può provare che il minor valore è inferiore al costo della riparazione, al committente non conviene scegliere la riduzione. Per questo motivo, per il committente spesso la riparazione è il rimedio giuridico più conveniente. La riduzione del prezzo entra in considerazione soprattutto se il committente ha perso fiducia nell’appaltatore.
La riparazione permette al committente di esigere che l’appaltatore ripari gratuitamente l’opera difettosa e la riconsegni nello stato convenuto nel contratto. La riparazione è una pretesa di adempimento modificata40 ma tuttavia sottoposta a una restrizione: può essere richiesta soltanto se non cagiona all’appaltatore spese esorbitanti (art. 368 cpv. 2 CO). Ciò significa che il vantaggio della riparazione non deve essere sproporzionato rispetto ai suoi costi41. Il committente deve fissare un termine adeguato all’appaltatore per la riparazione; se quest’ultimo è in mora, il committente dispone delle possibilità indicate nell’articolo 107 capoverso 2 CO, tenendo tuttavia conto delle particolarità del diritto dell’appalto: infine il committente ha di nuovo il diritto di scelta secondo l’articolo 368 CO, integrato con il diritto alternativo al risarcimento del danno derivante dal debito per la riparazione non eseguita42. Il committente può tuttavia continuare a esigere la riparazione e, se l’appaltatore non intende provvedervi o non è in grado di farlo, può farla eseguire da un terzo senza autorizzazione del giudice e chiedere il risarcimento all’appaltatore (art. 366 cpv. 2 CO)43. Il committente ha diritto a un anticipo da parte dell’appaltatore dei costi previsti per l’esecuzione sostitutiva44. Per il committente la riparazione è un rimedio giuridico vantaggioso, semplice e importante nella pratica che non è tuttavia attualmente a disposizione del compratore.
In aggiunta ai diritti legati alla garanzia per i difetti, il committente può anche chiedere il risarcimento dei danni (cfr. per l’appalto art. 368 cpv. 2 CO e per la vendita art. 208 cpv. 2 e 3 CO). Il risarcimento dei danni può essere chiesto soltanto per i danni cagionati dai difetti dell’opera ad altri beni giuridici del committente (danni in conseguenza di difetti), ma non per i difetti dell’opera o della cosa venduta perché a tale riguardo sono dati soltanto i rimedi giuridici causali45. La pretesa di risarcimento del danno richiede in linea di massima una colpa dell’appaltatore che può tuttavia essere presunta (art. 97 cpv. 1 CO)46. Nella vendita sussiste inoltre per i danni direttamente cagionati una responsabilità indipendente dalla colpa (art. 208 cpv. 2
39 DTF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3c.
40 HONSELL, pag. 317.
41 DTF 111 II 173 consid. 5; cfr. anche sentenza del TF 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 4.2.1.
42 DTF 109 II 40 consid. 6a; cfr. anche 136 III 273 consid.2 con ulteriori rimandi GAUCH, Werkvertrag, N. 1795 segg.
43 DTF 107 II 50 consid. 3; sentenza del TF 4C.286/2001 del 22 gennaio 2002 consid. 3d.
44 DTF 128 III 416 consid. 4.2.2.
45 DTF 126 III 388 consid. 10a; 100 II 30 consid. 2.
46 DTF 107 II 439; 93 II 311 consid. 3a.