Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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Art. 5 Rapporto con gli atti normativi di natura fiscale e gli atti normativi di

natura non fiscale

1La presente legge è applicabile ai tributi riscossi dall’UDSC, nella misura in cui l’atto normativo di natura fiscale interessato lo preveda.

2Essa è applicabile ai compiti d’esecuzione che l’UDSC adempie in virtù di atti normativi di natura non fiscale, nella misura in cui tali atti lo prevedano.

Art. 6 Territorio doganale, confine doganale e area di confine

Nella presente legge s’intende per:

a. territorio doganale: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere;

b. enclavi doganali estere: i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale;

c. enclavi doganali svizzere: i territori di confine svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in una particolare situazione geografica, l’UDSC esclude dal territorio doganale;

d. confine doganale: il confine del territorio doganale;

e. area di confine: la striscia di terreno lungo il confine doganale, la cui larghezza è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) previa consultazione dei Cantoni di confine.

Art. 7 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

a. importazione: il portare merci nel territorio doganale;

b. esportazione: il portare merci fuori dal territorio doganale;

c. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale;

d. persona: persona fisica o giuridica o associazione di persone senza personalità giuridica propria abilitata a compiere atti giuridici;

e. responsabile delle merci:

1. nel traffico transfrontaliero delle merci, la persona che importa, esporta o fa transitare le merci a proprio nome, per conto della quale le merci sono importate, esportate o fatte transitare oppure alla quale le merci sono portate nel territorio doganale,

2. nel territorio doganale (tributi riscossi in territorio svizzero), la persona soggetta all’obbligo di pagare i tributi o avente diritto alla restituzione in virtù di un atto normativo secondo l’articolo 4 lettere c–k;

f. responsabile dei dati: la persona che effettua la dichiarazione delle merci per il responsabile delle merci;