Avamprogetto LE-UDSC
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine
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Art. 10 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
1È soggetto all’obbligo di dichiarazione il responsabile delle merci o, se del caso, il responsabile dei dati.
2È soggetto all’obbligo di dichiarazione anche chi modifica l’impiego o la destinazione delle merci dopo l’imposizione.
3Se le merci non sono ancora state dichiarate al momento in cui sono portate oltre il confine doganale, è considerata soggetta all’obbligo di dichiarazione la persona fisica che trasporta le merci.
Art. 11 Destinazione delle merci
1Nel traffico transfrontaliero delle merci, le merci devono essere assegnate a una delle seguenti destinazioni:
a. l’importazione in libera pratica;
b. l’esportazione;
c. il transito;
d. l’importazione temporanea per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione (perfezionamento attivo);
e. l’esportazione temporanea per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione (perfezionamento passivo);
f. l’ammissione temporanea;
g. l’introduzione in un deposito doganale;
h. l’introduzione in un deposito fiscale.
2Il Consiglio federale disciplina le modalità procedurali e può prevedere ulteriori destinazioni delle merci.
3Le destinazioni delle merci secondo il capoverso 1 lettere c–h necessitano di un’autorizzazione dell’UDSC. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e obblighi ed è generalmente limitata nel tempo.
Art. 12 Indicazione del riferimento
1Nel traffico transfrontaliero delle merci, il mezzo di trasporto con cui le merci sono importate, esportate o fatte transitare deve essere indicato nella dichiarazione delle merci (indicazione del riferimento).
2È soggetto all’obbligo di indicazione del riferimento il responsabile del trasporto o, se questo manca, il responsabile delle merci.
3L’indicazione del riferimento deve essere effettuata prima dell’attivazione della dichiarazione delle merci.
4L’UDSC determina in quali casi l’indicazione del riferimento può essere effettuata da una persona diversa dal responsabile delle merci o dal responsabile del trasporto.