Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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g. responsabile del trasporto: la persona che è responsabile del trasporto e che quindi è designata nella dichiarazione delle merci come incaricata del trasporto delle merci;

h. attivazione: l’avvio di un’operazione tecnica che rende vincolante uno scritto trasmesso per via elettronica.

Titolo secondo: Dichiarazione delle merci

Capitolo 1: Obbligo di dichiarazione, indicazione del riferimento, attivazione

Art. 8 Obbligo di dichiarazione

1Le merci importate, esportate o fatte transitare oppure che sono soggette a un tributo riscosso in territorio svizzero devono essere dichiarate.

2Nel traffico transfrontaliero delle merci, la destinazione delle merci deve essere specificata nella dichiarazione delle merci.

3Le merci il cui impiego o destinazione viene modificato dopo l’imposizione devono essere nuovamente dichiarate.

4I prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato devono essere nuovamente dichiarati.

5L’UDSC disciplina le eccezioni all’obbligo di dichiarazione e il momento della dichiarazione.

Art. 9 Dichiarazione

1La dichiarazione delle merci deve essere effettuata per via elettronica o in un’altra forma consentita dall’UDSC. Tutti i documenti di scorta necessari devono essere trasmessi.

2Le merci sono considerate dichiarate in maniera vincolante:

a. al momento dell’attivazione della dichiarazione delle merci, se questa è stata trasmessa per via elettronica;

b. al momento dell’accettazione della dichiarazione delle merci da parte dell’UDSC, se questa è stata trasmessa in un’altra forma consentita dall’UDSC.

3Se la dichiarazione delle merci è trasmessa per via elettronica, è possibile ritirarla o modificare le indicazioni in essa contenute fino alla sua attivazione.

4L’UDSC disciplina quali altre forme di dichiarazione delle merci sono consentite e il momento in cui la dichiarazione delle merci è considerata accettata se è stata trasmessa in un’altra forma consentita dall’UDSC.