Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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5L’UDSC disciplina le modalità dell’indicazione del riferimento e determina le eccezioni all’obbligo di indicazione del riferimento.

Art. 13 Attivazione

1La dichiarazione elettronica delle merci deve essere attivata.

2È soggetto all’obbligo di attivazione, nell’ordine:

a. il responsabile del trasporto;

b. il responsabile dai dati;

c. il responsabile delle merci.

3L’UDSC determina in quali casi l’attivazione può essere effettuata da una persona diversa.

4Se nel traffico transfrontaliero delle merci l’attivazione della dichiarazione delle merci è stata omessa, l’UDSC può procedere a un’attivazione d’ufficio.

Art. 14 Modalità dell’attivazione

1Nel traffico transfrontaliero delle merci, la dichiarazione elettronica delle merci deve essere attivata nel momento in cui le merci vengono portate oltre il confine doganale.

2Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui l’attivazione può essere effettuata dopo che le merci sono state portate oltre il confine doganale. Esso può prevedere la possibilità di un’attivazione periodica delle dichiarazioni delle merci nel traffico transfrontaliero.

3Esso può prevedere un obbligo di autorizzazione per le eccezioni di cui al capoverso 2. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni riguardanti:

a. il genere delle merci;

b. le indicazioni che devono essere fornite prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale.

4L’autorizzazione di cui al capoverso 3 non viene concessa se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha commesso ripetutamente infrazioni agli atti normativi eseguiti dall’UDSC.

5Il Consiglio federale disciplina la periodicità dell’attivazione per i tributi riscossi in territorio svizzero.

6L’UDSC disciplina le modalità dell’attivazione. Esso determina i luoghi di attivazione per il traffico transfrontaliero delle merci.