Avamprogetto LE-UDSC

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 47 pagine

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Capitolo 2: Agevolazioni e particolari requisiti per determinate persone soggette all’obbligo di dichiarazione

Art. 15 Operatore economico autorizzato (AEO)

1Su richiesta, l’UDSC concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO) se esse soddisfano le seguenti condizioni:

a. il comprovato rispetto degli atti normativi eseguiti dall’UDSC;

b. l’esistenza di un sistema di gestione dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti che consente i necessari controlli di sicurezza da parte dell’UDSC;

c. la comprovata solvibilità finanziaria;

d. il rispetto di norme di sicurezza adeguate.

2Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione e stabilisce le agevolazioni procedurali concesse agli AEO.

3L’UDSC può effettuare controlli dell’azienda dei richiedenti e degli AEO.

Art. 16 Requisiti per i responsabili professionali dei dati

1I responsabili dei dati devono essere idonei a tale attività.

2Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’idoneità.

Titolo terzo: Verifica della dichiarazione delle merci e decisioni

Art. 17 Verifica della dichiarazione delle merci

1Prima di emanare una decisione d’imposizione, l’UDSC sottopone le dichiarazioni delle merci a un’analisi dei rischi, indipendentemente dal fatto che siano attivate o meno.

2L’UDSC constata i fatti determinanti in materia di tributi ed effettua, se necessario, i controlli secondo il titolo ottavo.

3Esso può richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori indicazioni ai partecipanti alla procedura.

Art. 18 Determinazione dei tributi

1L’UDSC determina i tributi sulla base della dichiarazione delle merci e delle constatazioni fatte durante i controlli. Se le lacune della dichiarazione non vengono constatate al momento dell’imposizione, la persona interessata non può dedurne alcun diritto.