Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine

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b. la messa in pericolo dell’imposta;

c. la ricettazione fiscale;

d. la distrazione del pegno fiscale.

Art. 35

2. Sottrazione1 È punito con una multa fino al quintuplo dell’imposta sottratta chiunque, intenziod’imposta

nalmente:

a. omettendo di dichiarare le merci, occultandole, dichiarandole inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte dell’imposta;

b. consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall’azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto;

c. procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito.

2In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

3In caso di circostanze aggravanti e se l’imposta sottratta è particolarmente elevata, il massimo della multa comminata secondo il capoverso 1 è raddoppiato. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni.

4Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell’imposta sottratta.

5Se non può essere determinata esattamente, l’imposta sottratta è stimata nell’ambito del procedimento amministrativo.

Art. 36

3. Messa in

pericolo In caso di decisione a favore della variante 1 dell’articolo 133 LE-UDSC:

dell’imposta

1È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, compromette l’applicazione legale dell’imposta sui tabacchi manufatti:

a. non assolvendo l’obbligo di annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale, di presentare rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i registri di controllo, i libri contabili e i giustificativi;

b. fornendo indicazioni false o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, in una dichiarazione fiscale o doganale, in un rapporto o in una domanda di rimborso o di condono dell’imposta oppure presentando in tale occasione documenti falsi per giustificare fatti rilevanti;

c. fornendo indicazioni inesatte come assoggettato o terza persona tenuta a fornire informazioni;

d. contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri contabili, i registri di controllo e i giustificativi;