Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine
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1È punito con una multa sino al quintuplo dell’imposta messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo di dichiarare gli autoveicoli, occultandoli, dichiarandoli inesattamente o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte dell’imposta oppure compromette tutta o parte della procedura d’imposizione.
2In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni.
3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo dell’imposta messa in pericolo.
4Se non può essere determinata esattamente, l’imposta messa in pericolo è stimata nell’ambito del procedimento amministrativo.
In caso di decisione a favore della variante 2 dell’articolo 133 LE-UDSC:
Il capoverso 3 deve essere stralciato.
Art. 37 Ricettazione fiscale
È punito con la multa comminata per l’antefatto chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aliena, aiuta ad alienare o mette in commercio autoveicoli di cui egli sa o deve supporre che sono stati sottratti all’obbligo fiscale.
Art. 37a Distrazione del pegno fiscale
1È punito con una multa fino al quintuplo del valore delle merci chiunque, intenzionalmente:
a. distrugge un autoveicolo sequestrato come pegno fiscale dall’UDSC e lasciato in suo possesso; oppure
b. ne dispone senza il consenso dell’UDSC.
2Il valore delle merci corrisponde al prezzo dell’autoveicolo applicato sul mercato nel territorio doganale al momento del sequestro.
Art. 37b Tentativo
Il tentativo d’infrazione fiscale è punibile.
Art. 37c Circostanze aggravanti
Sono considerate circostanze aggravanti:
a. il fatto di ingaggiare una o più persone per commettere un’infrazione fiscale;
b. il fatto di commettere infrazioni fiscali per mestiere o abitualmente.