Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine

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4Il Consiglio federale può restituire integralmente o in parte l’imposta:

a. per il carburante utilizzato per le corse per il trasporto di viaggiatori nel traffico transfrontaliero delle persone con un’autorizzazione federale, a condizione che i costi non coperti siano indennizzati sulla base dell’articolo 28 della legge del 20 marzo 200984 sul trasporto di viaggiatori;

b. per scopi diversi da quelli di cui ai capoversi 1–4 lettera a, se vi è una necessità economica e il carburante è utilizzato per uno scopo d’interesse generale.

5Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell’imposta secondo il capoverso 4 lettera b.

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 18a Importo della restituzione, procedura e interessi

1Se la legge prevede una restituzione integrale o parziale, il Dipartimento federale delle finanze determina l’importo della restituzione. Al riguardo, esso tiene conto della necessità economica.

2Il Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Gli importi di poco conto non sono restituiti.

3Sulle restituzioni non è pagato alcun interesse.

Art. 19

Abrogato

Art. 20

Abrogato

Art. 21

Abrogato

Art. 22–32

Abrogati

Sezione 7 (art. 33)

Abrogata

84 RS 745.1