Avamprogetto LE-UDSC Allegato 1

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 67 pagine

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a. la sottrazione della tassa;

b. la messa in pericolo della tassa.

Art. 20 Sottrazione della tassa

1È punito con una multa fino al quintuplo della tassa sottratta chiunque, intenzionalmente:

a. omettendo la dichiarazione, procedendo a occultamenti, presentando una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae tutta o parte della tassa; oppure

b. procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto indebito.

2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo della tassa sottratta o dell’indebito profitto.

3Se non può essere determinata esattamente, la tassa sottratta è stimata nell’ambito del procedimento amministrativo.

4Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente e che riconosce automaticamente tale rimorchio è esente da pena.

Art. 20a Messa in pericolo della tassa

1È punito con una multa fino al quintuplo della tassa messa in pericolo chiunque, intenzionalmente, omettendo la dichiarazione, presentando una dichiarazione falsa, procedendo a occultamenti, fornendo dati inesatti, non mettendo in esercizio l’apparecchio di rilevazione o in qualsiasi altro modo, mette in pericolo tutta o parte della tassa o compromette tutta o parte della procedura di tassazione legale.

2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena corrisponde a una multa fino al triplo della tassa messa in pericolo.

3Se non può essere determinata esattamente, la tassa messa in pericolo è stimata nell’ambito del procedimento amministrativo.

Art. 20b Tentativo

Il tentativo d’infrazione fiscale è punibile.

Art. 22 Perseguimento penale

1Le infrazioni fiscali alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge del …96 sui compiti d’esecuzione dell’UDSC e alla legge federale del 22 marzo 197497 sul diritto penale amministrativo.

2L’UDSC è l’autorità di perseguimento e di giudizio.

96 RS …

97 RS 313.0