Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
perseguiti penalmente, o venivano perseguiti solo dopo un determinato numero di episodi. Il Consiglio federale si era detto disposto a presentare all’Assemblea federale una modifica della LD che soddisfacesse, nel limite del possibile, la richiesta dell’autore della mozione relativa al mantenimento della prassi penale per dichiaranti, in modo sensato e tenendo conto delle esigenze costituzionali.
Il Consiglio federale pone in consultazione due varianti. In un questionario separato si chiede esplicitamente ai destinatari quale variante preferiscono.
Entrambe le varianti mirano alla rinuncia alla sanzione in caso di reati di lieve entità.
La variante 1 introduce, con l’articolo 133 lettera b una base legale distinta affinché nei casi in cui circostanze particolari rendano difficile la dichiarazione sia possibile rinunciare alla pena. Rimane tuttavia valido il principio secondo il quale per la dichiarazione doganale è necessario un elevato grado di diligenza.
Per contro, la variante 2 prevede che – al posto dell’introduzione di una norma speciale per casi particolari – in varie leggi si dichiarino non punibili la messa in pericolo dei tributi commessa per negligenza e l’inosservanza di prescrizioni d’ordine commessa per negligenza volontaria.
Variante 1:
Lett. a
Il principio di opportunità è applicato in virtù del principio di proporzionalità, anche in assenza di una esplicita base legale. Appare tuttavia opportuno ancorarlo nella legge, in quanto è un principio importante nell’ambito dei reati di massa.
Lett. b
Il testo di legge dell’articolo 133 lettera b non si riferisce volutamente al criterio della dichiarazione delle merci nell’ambito dell’attività professionale, al fine di poter trattare allo stesso modo persone che si trovano in situazioni simili (p. es. numerose dichiarazioni effettuate lo stesso giorno, nessun interesse proprio, compiti complessi, valutazioni giuridiche). Allo stesso modo, si è evitato di specificare i criteri esatti che possono portare a una rinuncia alla pena. Questo aspetto è affidato alla giurisprudenza. Ciò consente una certa flessibilità per quanto riguarda la valutazione di future nuove situazioni e una limitazione dell’impunità allo stretto necessario.
Ciononostante, la prassi penale per dichiaranti applicata dall’AFD dal 2009 sino a fine 2016 deve costituire il punto di partenza. A titolo di aiuto o linea guida, alla lettera b sono indicate le due situazioni in cui è possibile rinunciare al perseguimento penale.
1. Colpa particolarmente lieve
Il criterio della colpa particolarmente lieve comprende i casi di negligenza lieve, riconducibili ai classici errori sul lavoro. Tali errori possono essere commessi anche da una persona coscienziosa durante lo svolgimento delle sue attività quotidiane. In particolare, si tratta di errori di battitura e di calcolo.
La colpa non è invece di lieve entità nel caso dei tipici errori di ragionamento, ossia quando, per esempio, è stato fatto un calcolo partendo da una valuta