Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
chiaramente non appropriata o quando non si è tenuto conto di fatture esistenti.
2. Conseguenze lievi in caso di negligenza grave
In caso di negligenza grave, è tuttavia possibile rinunciare a un perseguimento penale quando le conseguenze sono lievi. Ciò è il caso se lo Stato non ha subito alcun danno o ha subito un danno relativamente lieve. Per esempio, quando è stata commessa un’inosservanza di prescrizioni d’ordine, quando è possibile effettuare una deduzione dell’imposta precedente, quando le merci possono essere sdoganate successivamente all’aliquota di dazio del contingente o a un’aliquota preferenziale.
Di norma, la situazione dei dichiaranti si differenzia molto da quella delle altre persone che effettuano una dichiarazione. Contrariamente a queste ultime, i dichiaranti devono occuparsi dell’attribuzione, giuridicamente vincolante e spesso delicata, delle merci commerciali a un gruppo predefinito di merci (indicazione della cosiddetta «voce di tariffa»). Le altre persone che effettuano una dichiarazione non devono mai occuparsi di una dichiarazione così approfondita. Se un dichiarante sceglie una voce di tariffa errata, ciò può comportare la messa in pericolo o addirittura l’elusione di tributi e, di conseguenza, una pena per il dichiarante stesso. Di regola i dichiaranti effettuano questa difficile valutazione autonomamente e sotto la propria responsabilità ma non per proprio conto. Per loro è quindi difficile sapere se dispongono di tutta la documentazione rilevante e se questa è corretta. Inoltre, i dichiaranti lavorano sotto forte pressione temporale e pertanto, nonostante l’esperienza e la formazione, è possibile che commettano più facilmente errori rispetto a persone che dichiarano le proprie merci.
Finché per i dichiaranti si verifica una simile costellazione particolare, la loro situazione di partenza si differenzia in maniera importante da quella delle altre persone che effettuano dichiarazioni; pertanto, una diversa applicazione dei motivi per l’impunità appare necessaria. L’articolo 133 lettera b non si collega alla qualifica professionale, bensì alla situazione particolare nella quale si trovano, di regola, solo i dichiaranti.
Inoltre, la situazione di partenza dei dichiaranti si distingue da quella di altre categorie professionali. Contrariamente alla maggior parte degli altri professionisti, i dichiaranti rischiano di essere puniti anche per piccoli errori sul lavoro (p. es. errori di battitura e di calcolo), nonostante il fatto che essi debbano prendere decisioni difficili in tempi brevi. Inoltre, questi errori sono registrati nel sistema e possono essere constatati e puniti anche dopo anni.
Pertanto, finché la situazione di partenza dei dichiaranti risulta molto diversa da quella delle altre persone che effettuano dichiarazioni o delle altre categorie professionali, tale situazione può e deve essere tenuta in considerazione.
Variante 2:
Questa variante realizza l’obiettivo della mozione de Courten in quanto decriminalizza in generale i casi di lieve entità. Nelle fattispecie di messa in pericolo e di inosservanza di prescrizioni d’ordine si rinuncia alla punibilità se si è trattato di negligenza o negligenza volontaria.