Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 135 Decreto penale

Cpv. 1

Visto il sempre maggiore orientamento all’utilizzo di sistemi elettronici, occorre garantire la possibilità che anche i decreti penali secondo gli articoli 64 e 65 DPA vengano notificati in questo modo.

Cpv. 2

Il capoverso 2 tiene conto della gestione di massa e punta a evitare le spese inutili per reati di lieve entità. Soprattutto quando la situazione è chiara spesso entrambe le parti vogliono giungere a una conclusione semplice e veloce. Questa possibilità viene ora introdotta per le multe fino a 300 franchi, oppure 600 franchi in caso di cumulo. Con il consenso della persona interessata e il pagamento immediato della multa, il decreto penale passa in giudicato.

Capitolo 2: Indagine

È consentito avviare un’inchiesta penale solo se sussiste un sospetto iniziale sufficiente relativo a un reato effettivamente commesso. In assenza di tale condizione, l’UDSC ha a sua disposizione solo gli strumenti di cui al capitolo 1 del titolo ottavo (Competenze dell’UDSC) per occuparsi dei sospetti. Poiché spesso tali strumenti non sono sufficienti per individuare tempestivamente i reati e prevenirli, nella LD è stato inserito l’articolo 128a. In virtù di questa disposizione l’UDSC ha la possibilità di chiarire, nell’ambito di un’inchiesta preliminare (procedura d’indagine), se sussiste o meno un sufficiente indizio di reato. Pertanto la regolamentazione concernente l’osservazione è stata ripresa dalla LD.

Tale disposizione ha dato buoni risultati soprattutto nel campo del contrabbando organizzato in bande, permettendo all’AFD di acquisire, già prima dell’apertura di un procedimento penale, informazioni sulla presenza e sulla portata delle presunte infrazioni commesse. Nel nuovo diritto questo tipo di indagine a metà tra il controllo e il procedimento penale viene disciplinato in maniera autonoma come procedura d’indagine. In tal modo, oltre a garantire una maggiore trasparenza, è possibile tener conto delle speciali esigenze legate alle attività d’indagine.

Art. 136

Manca al momento una chiara regolamentazione applicabile a quelle operazioni che si collocano tra le attività di controllo e sorveglianza di diritto amministrativo e le attività d’inchiesta in ambito penale. Con le nuove disposizioni si vuole porre rimedio a questa lacuna e definire in maniera più chiara le attività dell’UDSC in questo campo.

A causa della vicinanza tematica con l’inchiesta penale, l’indagine è disciplinata al titolo dodicesimo (Perseguimento penale) e precede le disposizioni relative all’inchiesta penale. Questa sistematica è giustificata anche dal fatto che i dati ottenuti nell’ambito di una procedura d’indagine sono degni della stessa protezione accordata a quelli trattati in un procedimento penale.