Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Sezione 3: Collaborazione con i privati

Art. 127 Collaborazione con l’economia

L’UDSC collabora con l’economia per consentire un traffico transfrontaliero delle merci non solo efficiente ma anche conforme agli atti normativi di natura non fiscale (cpv. 1).

Priorità deve essere data alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure d’imposizione doganale (vedi art. 14 cpv. 2 lett. e Org-DFF). Le procedure in materia di tributi devono essere gestite elettronicamente e la verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale deve per quanto possibile essere automatizzata.

Visti i continui progressi della tecnica, in futuro i processi dovranno poter essere modificati rapidamente. Tali modifiche sono per lo più precedute da progetti pilota. Come finora (vedi art. 42 cpv. 2 LD), l’UDSC deve quindi poter concludere accordi con i partecipanti alla procedura elettronica al fine di svolgere progetti pilota aventi come scopo la semplificazione della procedura (cpv. 2).

Le semplificazioni procedurali e i progetti pilota sopra menzionati interessano sia la procedura in materia di tributi sia la verifica del rispetto degli atti normativi di natura non fiscale. Grazie a un accordo, negli ambiti di cui sopra si possono per esempio creare spazi per l’innovazione limitati nella portata e nel tempo che successivamente trovano espressione nelle semplificazioni procedurali. In questo modo è possibile verificare e attuare le innovazioni in modo rapido.

Gli accordi conclusi nel quadro di un progetto pilota non devono né pregiudicare in modo significativo la concorrenza tra le parti in causa né compromettere la sicurezza in materia di tributi o l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale (cpv. 3). Queste restrizioni corrispondono sostanzialmente a quelle vigenti (vedi art. 42 cpv. 2 e 3 LD). In sintesi, quindi, l’innovazione deve quanto meno avere lo stesso effetto della normale procedura prevista.

Art. 128 Fornitura di prestazioni commerciali a terzi

In futuro l’UDSC può fornire prestazioni commerciali a terzi a determinate condizioni (cpv. 1), per esempio mettendo a disposizione propri locali (p. es. palestre) o fornendo corsi di formazione (aiuto/abilitazione dei clienti).

È considerata prestazione commerciale anche la messa a disposizione di terzi di infrastrutture dell’UDSC, per esempio impianti o installazioni (cpv. 2).

Le condizioni per tale fornitura di prestazioni sono descritte nel capoverso 1. Le condizioni di cui alle lettere a–d si basano sull’articolo 41a capoversi 2 e 3 LFC.

Disposizioni analoghe alla presente si trovano per esempio all’articolo 177b della legge del 29 aprile 199882 sull’agricoltura e all’articolo 148i della legge militare del 3 febbraio 199583.

82 RS 910.1

83 RS 510.10