Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Sezione 2: Infrastruttura e personale di terzi

Art. 123 Infrastruttura di terzi

Come finora (vedi art. 5 cpv. 1 LD) l’UDSC allestisce autonomamente l’infrastruttura di base che gli permette di svolgere i propri compiti, senza bisogno che ciò venga menzionato nella legge.

Se però l’UDSC adempie i suoi compiti in loco su richiesta di terzi, questi devono mettere gratuitamente a disposizione l’infrastruttura necessaria e sostenere adeguatamente le spese d’esercizio (cpv. 1). Questa disposizione è conforme alla regolamentazione in vigore (art. 5 cpv. 2 LD). Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale (cpv. 2). Tra queste si può citare l’articolo 105 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 194880 sulla navigazione aerea, in virtù del quale chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.

Art. 124 Obbligo di collaborazione del personale di imprese di trasporto e di

gestori di infrastrutture

Questa disposizione è in parte nuova.

Nell’adempimento dei propri compiti l’UDSC ha bisogno di essere supportato dal personale specializzato delle imprese di trasporto, specialmente quando effettua controlli nel traffico ferroviario, aereo e per via d’acqua. Lo stesso vale per il personale dei gestori di infrastrutture quali aeroporti, aerodromi, stazioni ferroviarie o porti. La collaborazione con i succitati partecipanti è fondamentale per esempio per individuare i migranti che vogliono entrare in Svizzera viaggiando illegalmente su treni merci.

Attualmente il supporto da parte del personale delle imprese di trasporto ferroviario (art. 124 OD) e del personale attivo sui battelli e negli aerodromi doganali (rispettivamente art. 134 e 141 OD) è previsto solo in misura parziale. Si vuole ora che l’obbligo di fornire supporto venga esteso a tutte le imprese di trasporto e a tutti i gestori di infrastrutture.

Per quanto riguarda l’impiego del personale delle imprese di trasporto ferroviario (art. 124 OD) sono sorte delle discussioni in merito al compenso per il supporto fornito. Per evitare che in futuro possano reiterarsi discussioni al riguardo, è opportuno sancire a livello di legge il carattere non oneroso dell’impiego di personale a supporto dell’UDSC. Tale supporto peraltro non è duraturo, bensì puntuale e limitato nel tempo. È ragionevole quindi aspettarsi che sia fornito a titolo non oneroso e che tale gratuità sia parte del modello economico delle imprese. Un eventuale onere per la fatturazione sarebbe sproporzionato rispetto al compenso.

80 RS 748.0