Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Cpv. 1
Le procedure d’indagine vengono avviate in base a constatazioni proprie oppure ad informazioni (segnalazioni) di terzi (autorità o privati). Poiché tali constatazioni o informazioni spesso non sono sufficientemente specifiche o devono essere verificate dal punto di vista della veridicità, in questi casi si avviano procedure d’indagine. Una procedura d’indagine è spesso anche l’unico modo per individuare infrazioni complesse o gravi, in quanto nell’ambito della criminalità economica non vi sono indizi, o pochi, e quindi i frammenti di informazioni devono prima essere correttamente interpretati e collegati.
Se l’indagine rivela un sufficiente indizio di reato, i risultati vengono trasmessi, sotto forma di denuncia, all’autorità incaricata dell’inchiesta penale.
Cpv. 2
Questa disposizione disciplina i mezzi di indagine. Già sulla base della sistematica è evidente che l’UDSC può procedere a tutte le operazioni d’indagine possibili nell’ambito della sua attività di controllo, pertanto questo principio viene indicato qui soltanto per ragioni di completezza. L’osservazione secondo l’articolo 139 costituisce una misura supplementare. Questa possibilità esiste già nel diritto attuale (art. 128a LD) ed è ormai diventata prassi consolidata.
Capitolo 3: Inchiesta penale
Sezione 1: Operazioni d’inchiesta generali
Art. 137 Procedura d’inchiesta
Cpv. 1
Il capoverso 1 segue gli stessi principi dell’articolo 309 capoverso 1 CPP, fatta eccezione per il fatto che il procedimento viene sempre avviato dall’UDSC. È possibile fare riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza relative all’articolo 309 capoverso 1 CPP.
Cpv. 2
Il capoverso 2 offre all’UDSC la possibilità di rinviare alle autorità i rapporti e le denunce affinché svolgano indagini supplementari. In particolare, ciò avviene quando un sospetto iniziale non è sufficiente e sono necessarie indagini supplementari. Naturalmente, anche le denunce da parte di privati possono essere trasmesse all’autorità incaricata dell’indagine affinché verifichi la veridicità delle informazioni o accerti la portata delle infrazioni denunciate.
Art. 138 Misure protettive per i partecipanti al procedimento
Finora non vi è alcuna possibilità legale di proteggere adeguatamente i partecipanti al procedimento. In particolare non è possibile garantire l’anonimato di chi denuncia persone a lui vicine che hanno commesso un reato, qualora le informazioni fornite