Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

20. Legge federale del 20 giugno 2003116 sui profili del DNA

La base legale per l’allestimento di profili del DNA è attualmente costituita dagli articoli 101 e 103 LD in combinato disposto con l’articolo 226 OD. Il disciplinamento a livello di ordinanza non soddisfa i requisiti di una base legale sufficientemente chiara. L’allestimento di profili del DNA deve quindi essere disciplinato dalla legge sui profili del DNA e dalla LE-UDSC.

La determinazione completa dell’identità di una persona sulla base dei dati personali, dei documenti di identità, dei dati segnaletici di natura biometrica nonché l’allestimento del profilo del DNA sono finalizzati a contrastare la criminalità transfrontaliera. Quando, nel quadro di un controllo delle persone al confine o nell’area di confine, emergono indizi concreti che la persona controllata ha commesso o potrebbe avere commesso un crimine o un delitto, l’UDSC può ordinare il prelievo di un campione mediante striscio della mucosa orale e il successivo allestimento del profilo del DNA. Questo profilo deve poi essere registrato nella banca dati CODIS sui profili del DNA di fedpol, dove rimane archiviato per un periodo di cinque anni. Se su un luogo di reato vengono rinvenute tracce di DNA sulla base delle quali viene allestito un profilo del DNA, questo profilo è confrontato con quelli archiviati nella banca dati CODIS, quindi anche con il profilo del DNA salvato in CODIS in seguito al sospetto sorto durante il controllo dell’UDSC. In questo modo le persone che non sono ancora ricercate al momento in cui varcano il confine svizzero, in entrata o in uscita, possono essere identificate in occasione di un procedimento penale successivo. Proprio per la sua attività di controllo al confine nazionale, l’UDSC rappresenta un primo filtro al momento dell’ingresso e un ultimo filtro al momento dell’uscita. Al fine di garantire una sicurezza globale al confine a favore dell’economia, della popolazione e dello Stato, le persone che prendono di mira la Svizzera per compiere i loro atti criminali devono poter essere identificate in modo completo.

Affinché si possa ordinare il prelievo (non invasivo) di campioni sulle persone e l’analisi del campione per l’allestimento del profilo del DNA, devono sussistere indizi rilevanti e concreti che portano a supporre che la persona controllata potrebbe avere commesso o potrebbe commettere un crimine o un delitto. Questo è il caso, per esempio, se durante un controllo nell’area di confine o su una tratta ferroviaria internazionale una persona porta con sé i tipici attrezzi da scasso, se dai corrispondenti chiarimenti presso le autorità di polizia nello Stato limitrofo emerge che questa persona è segnalata in quel Paese per furto con scasso e se le dichiarazioni rilasciate dalla persona riguardo allo scopo del soggiorno in Svizzera non risultano credibili. Il semplice fatto di avere nazionalità di un determinato Stato o di portare con sé un attrezzo da scasso non costituisce invece un indizio sufficiente. Il quadro indiziario concreto è sufficientemente fondato se consta di una combinazione degli elementi appena elencati.

Il prelievo di campioni e l’allestimento del profilo del DNA non avvengono nel quadro di un procedimento penale, ma a titolo preventivo. È sufficiente il sospetto che la persona controllata abbia commesso un crimine o un delitto. Non sussiste nemmeno l’obbligo di avviare un’inchiesta penale a carico della persona interessata entro un determinato periodo di tempo. Tutto ciò è in qualche modo in contrasto con l’attuale

116 RS 363