Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

23. Legge del 17 giugno 2011119 sulla promozione dello sport (LPSpo)

Art. 20 cpv. 3

Adeguamenti terminologici.

La designazione «Amministrazione delle dogane» è sostituita da un pronome che rinvia all’«UDSC». Quest’ultimo trattiene, nel quadro dei controlli, i prodotti dopanti in caso di sospetta violazione. «Nel quadro dei controlli» sostituisce «alla frontiera o in depositi doganali». Adeguamento linguistico in tedesco in conformità con l’articolo 107 capoverso 1 lettera a LE-UDSC

24. Legge del 20 giugno 2003120 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC)

Art. 4a

Con il messaggio del 26 febbraio 2020121 concernente la promozione della cultura negli anni 2021–2024 è stato introdotto l’articolo 4a. Secondo il messaggio, una dichiarazione mancante o inesatta di beni culturali impedisce all’UDSC di svolgere al confine un controllo consono ai rischi. Una sentenza del Tribunale federale ha messo in luce che il concetto di dichiarazione inesatta è assente nella LTBC e pertanto necessita di essere precisato. Per garantire la necessaria certezza del diritto, l’obbligo di dichiarare all’AFD i beni culturali come tali deve essere fissato nella legge (art. 4a).

Come finora, i dati necessari per una dichiarazione corretta dei beni culturali nell’ambito della LTBC sono precisati agli articoli 25 e 26 dell’ordinanza del 13 aprile 2005122 sul trasferimento dei beni culturali.

Il presente progetto si basa sulle formulazioni del messaggio. Il testo giuridico «Chi importa, fa transitare o esporta beni culturali secondo l’articolo 2 capoverso 1 deve dichiararlo alla dogana» deve essere modificato sulla base degli adeguamenti terminologici nell’articolo 19 e alla terminologia della LE-UDSC.

Art. 19, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Modifica della designazione in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

Il capoverso 3 relativo all’immagazzinamento di beni culturali è mantenuto (vedi commento introduttivo all’allegato 1).

119 RS 415.0

120 RS 444.1

121 FF 2020 2813

122 RS 444.11