Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

principio secondo cui i profili del DNA di persone scagionate dal sospetto di avere commesso un determinato crimine o delitto non sono registrati nel sistema d’informazione (art. 11 cpv. 4 lett. d). Allo stesso modo, secondo il diritto vigente i profili del DNA di persone che erano implicate in un procedimento che è stato abbandonato non possono essere registrati in CODIS (art. 11 cpv. 4 lett. e). Inoltre, i profili del DNA di persone che erano implicate in un procedimento penale e che nel corso del procedimento sono state scagionate vengono cancellati (art. 16 cpv. 1 lett. a). Per queste ragioni, i profili del DNA allestiti sulla base dell’articolo 6a e registrati in CODIS devono essere cancellati entro cinque anni dalla loro registrazione nel sistema (art. 16 cpv. 3bis). Se la persona viene identificata e condannata nel quadro di un procedimento penale, la cancellazione è retta dall’articolo 16 capoversi 1–3 e 4.

21. Decreto federale del 17 dicembre 2004117 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

Art. 1 cpv. 3, primo periodo

Adeguamento alla nuova terminologia della LE-UDSC. Modifica della designazione «Corpo delle guardie di confine» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 1 cpv. 3, primo e terzo periodo

Adeguamento alla nuova struttura dell’UDSC. Modifica della designazione «Corpo delle guardie di confine» in «i collaboratori dell’UDSC incaricati di compiti di sicurezza».

22. Legge del 20 marzo 2008118 sulla coercizione (LCoe)

Art. 2 cpv. 2

Adeguamento alla nuova terminologia della LE-UDSC. Modifica della designazione «Corpo delle guardie di confine» in «Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini».

117 RS 362

118 RS 364