Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

25. Legge federale del 16 marzo 2012123 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)

Art. 6 cpv. 1

Modifica di «ufficio doganale» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

Art. 13a

L’articolo 99 LE-UDSC accorda ora ai collaboratori dell’UDSC la possibilità di effettuare transazioni fittizie utilizzando un’identità falsa. Scopo di queste transazioni fittizie è scoprire eventuali elusioni della legislazione svizzera, per esempio se merci estere offerte in Svizzera vengono fornite eludendo divieti (p. es in materia di conservazione delle specie). Il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette viene svolto al confine dall’USAV in stretta collaborazione con l’UDSC. Non sarebbe quindi logico riservare la competenza di effettuare transazioni fittizie in questo ambito unicamente ai collaboratori dell’UDSC. Per il conseguimento degli obiettivi della LF-CITES è indispensabile che anche i collaboratori dell’USAV possano effettuare transazioni fittizie, se necessario. Tanto più se si considera che l’USAV è responsabile anche dell’esecuzione della LF-CITES all’interno del Paese. La nuova disposizione consente all’USAV di verificare la provenienza e l’origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione degli stessi sia al confine sia in Svizzera (art. 12 cpv. 1).

A volte alcuni esemplari di specie protette offerti in vendita, specialmente online, suscitano dubbi sulla legalità della loro circolazione o destano il sospetto che siano oggetto di un’infrazione alla LF-CITES. Per verificare la legalità dell’origine e della circolazione di simili esemplari, l’USAV è tenuto a identificarsi come autorità nei confronti dell’offerente. Questo mette in guardia tali offerenti e consente loro di evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative. Tuttavia, nell’interesse della conservazione delle specie è fondamentale ritirare dalla circolazione illegale gli esemplari protetti, in particolare quelli elencati nell’allegato I CITES, al fine di impedirne il commercio e di perseguire penalmente i responsabili. In futuro, i collaboratori dell’USAV devono pertanto poter concludere transazioni fittizie nell’ambito di offerte di vendita di esemplari di specie protette.

L’ordinazione di prodotti sotto nome falso da parte di organi di controllo pubblici è tuttavia una questione delicata sotto il profilo del principio della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost. In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all’articolo 66 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 2000124 sugli agenti terapeutici (LATer), l’ordinazione sotto identità falsa deve essere pertanto consentita soltanto se i chiarimenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l’esecuzione della LF-CITES risulterebbe vana o eccessivamente difficile (cpv. 1).

123 RS 453

124 RS 812.21