Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

La riscossione dell’imposta sull’importazione è retta in ampia misura dalla LE-UDSC. Trova così applicazione anche l’articolo 29 LE-UDSC concernente l’interesse di mora e rimunerativo. Ne consegue che gli articoli 57, 58 e 61 LIVA possono essere abrogati, con conseguenti modifiche materiali.

La nuova regolamentazione degli interessi prevede che venga riscosso un interesse di mora solo se i tributi non vengono pagati entro il termine stabilito. Non essendo più riscosso un interesse di mora per il periodo di tempo che intercorre dall’importazione con debito fiscale condizionato fino alla sua esigibilità incondizionata, appare superfluo prevedere un’eccezione per importatori registrati come contribuenti sul territorio svizzero.

Viene ora corrisposto un interesse rimunerativo solo se un tributo è stato riscosso a torto o non restituito a torto.

La nuova regolamentazione non produce effetti rilevanti sul bilancio della Confederazione in quanto le attuali entrate a titolo di interesse sull’imposta sull’importazione sono trascurabili.

– Traffico di perfezionamento:

Le destinazioni delle merci «perfezionamento attivo» e «perfezionamento passivo» secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e LE-UDSC non sono disciplinate in modo dettagliato a livello di legge; tale competenza spetta al Consiglio federale (art. 11 cpv. 2 LE-UDSC). Gli attuali rinvii contenuti negli articoli 53 e 54 LIVA a dettagli procedurali del diritto doganale sono pertanto obsoleti. Nulla cambia invece in merito all’esenzione fiscale per il traffico di perfezionamento, rendendo pertanto necessari ampi adeguamenti dell’articolo 53 LIVA.

Art. 3 lett. a

Le enclavi doganali estere sono ora definite nell’articolo 6 LE-UDSC.

Art. 23 cpv. 2 n. 3

L’attuale disposizione disciplina l’esenzione dall’imposta per la fornitura di beni che si trovano sotto vigilanza doganale nell’ambito di regimi doganali particolari. La LE-UDSC non contempla più regimi particolari, ma una procedura con diverse destinazioni delle merci (art. 11 LE-UDSC). La fornitura di beni che non si trovano in libera pratica rimane esentata dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Si tratta di beni la cui destinazione delle merci è il transito, l’importazione temporanea per il perfezionamento attivo, l’ammissione temporanea o l’introduzione in un deposito doganale. Il numero 3 viene di conseguenza riformulato al fine di precisare che l’esenzione dall’imposta riguarda la fornitura di beni per i quali è comprovato che si trovavano sul territorio svizzero con una destinazione delle merci autorizzata secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere c, d, f e g LE-UDSC e quindi che non si trovavano in libera pratica sul territorio svizzero. La formulazione «con una destinazione delle merci autorizzata secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere c, d, f e g LE-UDSC» sostituisce l’espressione «sotto vigilanza doganale». Si tratta di beni per i quali il credito fiscale è sorto solo condizionatamente in virtù della loro destinazione delle merci. Il