Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

scono dichiarazioni doganali a titolo professionale, quando risultano soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni enumerate alle lettere a–c. Tali condizioni sono riformulate ma sono nella sostanza identiche a quelle attuali.

In particolare, è stata adeguata la lettera b perché la procedura accentrata di conteggio (PCD) non è più prevista a livello di legge. La nuova condizione prevede invece che l’UDSC richieda il pagamento dell’imposta sull’importazione direttamente all’importatore, di regola in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 LE-UDSC.

Attualmente, l’UDSC richiede l’imposta sull’importazione direttamente solo agli importatori titolari di un conto PCD. Con la nuova regolamentazione, l’UDSC richiede il pagamento di tale imposta a un numero maggiore di importatori. Le condizioni dell’articolo 51 capoverso 2 risultano così soddisfatte con maggiore frequenza. Di conseguenza, in futuro accadrà più spesso che i responsabili dei dati siano esonerati dalla responsabilità solidale. In questo modo, il loro rischio delcredere si riduce (vedi anche commento all’articolo 64).

La lettera c riprende dalla LE-UDSC il nuovo termine di «responsabile dei dati», precisando che quest’ultimo agisce in rappresentanza diretta dell’importatore. Gli adeguamenti sono unicamente di natura redazionale.

Cpv. 3: adeguamento alla nuova terminologia della LE-UDSC.

Art. 52 cpv. 1 lett. b

La disposizione resta invariata nel contenuto. È possibile rinunciare al rinvio alla LTDo.

Art. 53 cpv. 1 lett. d, f, j, k e l nonché cpv. 2

I rinvii sono stati adeguati alle nuove disposizioni della LE-UDSC e della LTDo, con la corrispondente nuova terminologia.

Art. 53 cpv. 1 lett. i

Ai fini di una maggiore chiarezza, la lettera i disciplina soltanto l’esenzione dall’imposta per l’importazione di beni per l’ammissione temporanea. Le disposizioni relative al perfezionamento attivo sono spostate nel nuovo capoverso 1bis. L’esenzione dall’imposta, limitata da una riserva, per i beni importati per l’ammissione temporanea viene adeguata ai tempi.

Dal punto di vista del contenuto l’esenzione dall’imposta per l’importazione di beni per l’ammissione temporanea corrisponde al diritto attuale, e viene applicata fatto salvo il pagamento di un’imposta calcolata sulla controprestazione per l’uso di tali beni ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1 lettera d. Un esempio di riserva: un tendone affittato all’estero può essere importato temporaneamente in esenzione da imposta, ma la controprestazione per la locazione è soggetta a imposta.

Ora questa riserva non vale più se un importatore domiciliato all’estero è registrato come contribuente in Svizzera e importa temporaneamente mezzi d’esercizio per la costruzione di un’opera o per l’esecuzione di un mandato. Finora, per l’ammissione temporanea di tali mezzi d’esercizio l’imposta era calcolata d’ufficio su una locazione