Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

fittizia. Questa regolamentazione risale all’epoca dell’imposta sulla cifra d’affari e aveva lo scopo di attenuare le distorsioni della concorrenza a scapito dei produttori nazionali che dovevano lavorare con mezzi d’esercizio gravati da tale imposta. Con l’introduzione dell’IVA, questa regolamentazione è stata ripresa, anche se non aveva più alcuna giustificazione. Dato che la riserva non si applica alle persone domiciliate all’estero e registrate come contribuenti in Svizzera, la rinuncia all’imposizione di una locazione fittizia è neutrale in termini di costi, poiché generalmente questi contribuenti possono dedurre l’imposta sull’importazione come imposta precedente. L’amministrazione non deve quindi più procedere alla lunga e complessa imposizione d’ufficio, che renderebbe più difficile l’automatizzazione dei processi.

Art. 53 cpv. 1bis

L’attuale esenzione dall’imposta per il perfezionamento attivo di cui alla lettera i viene ora disciplinato al capoverso 1bis. Dal punto di vista materiale la regolamentazione resta invariata. Viene tuttavia precisata con maggiori dettagli ai fini di una migliore comprensione. L’esenzione dall’imposta continua ad avere la forma di una restituzione dell’imposta sull’importazione dopo che i beni sono stati correttamente esportati. L’UDSC restituisce l’imposta sull’importazione soltanto se l’importatore non può farsi computare l’imposta dall’amministrazione delle contribuzioni competente (AFC o amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein). Tutti gli importatori registrati come contribuenti in Svizzera possono chiedere il computo dell’imposta sull’importazione riscossa in occasione dell’importazione dei beni per il perfezionamento attivo. Gli importatori che allestiscono il rendiconto dell’imposta con l’amministrazione delle contribuzioni secondo il metodo effettivo possono dedurre l’imposta sull’importazione come imposta precedente nel loro rendiconto periodico (art. 28 segg. LIVA). Gli importatori che allestiscono il rendiconto dell’imposta con la loro amministrazione delle contribuzioni secondo il metodo delle aliquote saldo possono chiedere il computo dell’imposta sull’importazione con il modulo

n. 1050.

Art. 54 cpv. 1 lett. b, d, e ed f, cpv. 3 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco) nonché cpv. 4 e 5 (concerne soltanto il testo tedesco)

I rinvii sono stati adeguati alle nuove disposizioni della LE-UDSC, con la corrispondente nuova terminologia.

Allo scopo di uniformare la riscossione dei tributi di natura non doganale, nell’articolo 18 capoverso 2 LE-UDSC è stata introdotta una disposizione concernente la stima della base di calcolo dell’imposta entro i limiti del potere di apprezzamento dell’UDSC. L’articolo 54 capoverso 4 LIVA può quindi essere abrogato.

Art. 56, cpv. 1–4

I rinvii nei capoversi 1 e 4 sono stati adeguati alle nuove disposizioni della LE-UDSC.

Gli attuali capoversi 2 e 3 contengono disposizioni concernenti la riscossione dell’imposta. Questi devono essere abrogati in virtù dell’applicazione della LE-UDSC.