Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 134Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

dell’imposta sulla cifra d’affari (vedi il commento alla vecchia ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto). Si prevede tuttavia che questa disposizione di condono troverà meno applicazione in futuro, perché secondo l’ordine dell’articolo 21 capoverso 2 LE-UDSC i responsabili dei dati sono chiamati a rispondere come debitori fiscali solo in via secondaria.

Art. 75a cpv. 2

Le attuali disposizioni relative all’assistenza amministrativa internazionale secondo gli articoli 115–115i LD sono ripresi senza variazioni negli articoli 110–119 LE-UDSC. Di conseguenza, l’assistenza amministrativa di competenza dell’AFD è retta da queste disposizioni.

Art. 101 cpv. 4

Visto che nell’articolo 132 LE-UDSC è disciplinato il concorso di infrazioni, in questo punto si rinvia a tale disposizione. In questo modo si garantisce che vengano applicate le medesime regole per tutte le leggi o le disposizioni penali di competenza esecutiva dell’UDSC.

Art. 103 cpv. 3 e 4

Il capoverso 3 è stato adeguato alla nuova terminologia. Non sono state apportate modifiche al contenuto.

Il capoverso 4 garantisce che l’articolo 133 LE-UDSC si applichi anche nell’ambito dell’imposta sull’importazione. Viene inoltre ancorato nella legge il principio di opportunità nell’ambito dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto.

Art. 105 cpv. 2 e 3

Nella legislazione vigente, la prescrizione dell’obbligo di pagamento o restituzione secondo l’articolo 12 DPA è retta dai capoversi 1 e 2 dell’articolo 105 LIVA. Poiché questi capoversi disciplinano unicamente la prescrizione del diritto di avviare un procedimento penale e non contengono un rinvio alla prescrizione dell’azione penale di cui al capoverso 4, l’obbligo di pagamento o restituzione può prescriversi prima che si prescriva l’azione penale. Questo produce come effetto singolare che in determinate circostanze la decisione relativa all’obbligo di pagamento debba essere emanata, per motivi di prescrizione, prima che si sia conclusa l’azione penale. Occorre correggere questo errore in modo possibilmente semplice, per cui è necessario inserire un rinvio complementare all’articolo 12 capoverso 4 DPA. Questa disposizione impedisce che l’obbligo di pagamento o restituzione si prescriva fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena.